(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 43 dell'11 agosto 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga La seguente legge: Art. 1. Al Presidente, ai componenti e al segretario della commissione provinciale prevista dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, formalmente costituita e nominata dalla giunta regionale viene corrisposto un gettone di presenza nella misura di L. 100.000 per ciascuna giornata di partecipazione alle relative sedute. Ai componenti della commissione che risiedono stabilmente in comuni diversi da quello ove ha sede la commissione, qualora si rechino alla seduta, e' corrisposto il trattamento di missione ed il rimborso delle spese nei termini e con le modalita' previste dalla legge regionale 4 giugno 79 n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni. Su segnalazione trimestrale del Presidente della commissione la Giunta Regionale provvede alla liquidazione delle relative spettanze sulla base di un prospetto riepilogativo delle presenze e di un prospetto delle trasferte per ciascun componente con allegati i documenti giustificativi. I prospetti sono sottoscritti dal presidente e dal segretario che li trasmette al dipartimento assetto del territorio.