(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata
                     n. 43 dell'11 agosto 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
La seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  Al  Presidente,  ai  componenti  e  al segretario della commissione
provinciale prevista dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977 n.  10,
formalmente  costituita  e  nominata  dalla  giunta  regionale  viene
corrisposto  un  gettone  di  presenza nella misura di L. 100.000 per
ciascuna giornata di partecipazione alle relative sedute.
  Ai componenti della commissione che risiedono stabilmente in comuni
diversi da quello ove ha sede la commissione, qualora si rechino alla
seduta, e' corrisposto il trattamento  di  missione  ed  il  rimborso
delle  spese  nei  termini  e  con  le modalita' previste dalla legge
regionale  4  giugno  79  n.  18  e   successive   modificazioni   ed
integrazioni.
  Su  segnalazione  trimestrale  del  Presidente della commissione la
Giunta Regionale provvede alla liquidazione delle relative  spettanze
sulla  base  di  un  prospetto  riepilogativo  delle presenze e di un
prospetto delle trasferte  per  ciascun  componente  con  allegati  i
documenti giustificativi.
  I  prospetti  sono sottoscritti dal presidente e dal segretario che
li trasmette al dipartimento assetto del territorio.