(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
        della Regione Emilia-Romagna n. 73 del 7 agosto 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
  1. La Regione Emilia-Romagna, con la presente  legge,  al  fine  di
contribuire  alla  tutela della salute dei consumatori, di sviluppare
le produzioni  compatibili  con  la  protezione  dell'ambiente  e  di
sostenere   l'attivita'   degli  imprenditori  agricoli,  disciplina,
promuove e sostiene la produzione,  trasformazione,  conservazione  e
commercializzazione  di prodotti ottenuti con metodi dell'agricoltura
biologica, in conformita' al Regolamento (CEE) 2092/91, e  successive
modifiche  e integrazioni, e in armonia con la legislazione nazionale
del settore.