(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 73 del 7 agosto 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge, al fine di contribuire alla tutela della salute dei consumatori, di sviluppare le produzioni compatibili con la protezione dell'ambiente e di sostenere l'attivita' degli imprenditori agricoli, disciplina, promuove e sostiene la produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti ottenuti con metodi dell'agricoltura biologica, in conformita' al Regolamento (CEE) 2092/91, e successive modifiche e integrazioni, e in armonia con la legislazione nazionale del settore.