(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
       della Regione Emilia-Romagna n. 77 del 26 agosto 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
  1.  Nell'ambito  dei  compiti  di  cui  all'art.  39  della legge 5
febbraio 1992, n. 104, ed in  particolare  di  quanto  disposto  alla
lettera  g)  del comma 2, la Regione Emilia-Romagna favorisce la vita
di relazione e l'integrazione sociale delle persone  con  disabilita'
fisica,  psichica  e  sensoriale, residenti nel territorio regionale,
attraverso un potenziamento ed una maggiore  personalizzazione  degli
interventi   finalizzati   a   migliorare  le  opportunita'  di  vita
indipendente.