(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
       della Regione Emilia-Romagna n. 80 del 29 agosto 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
           Specie, mezzi, metodi, tempi e luoghi di caccia
 
  1.  Al  fine  di  prevenire  e  contenere  i  danni alle produzioni
agricole, e' consentita la caccia da appostamento, con i mezzi di cui
all'art.   13 della legge 11 febbraio 1992,  n.  157  "Norme  per  la
protezione   della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il  prelievo
venatorio", alla passera mattugia (Passer  montanus)  ed  al  passero
(Passer  italie)  dalla  terza  domenica di settembre al 31 dicembre,
allo storno (Sturnus vulgaris)  ed  alla  taccola  (Corvus  monedula)
dalla  terza  domenica  di  settembre  al  31  gennaio,  da parte dei
cacciatori iscritti agli A.T.C. della Regione Emilia-Romagna ciascuno
negli ambiti di iscrizione o che  esercitino  la  caccia  in  azienda
faunistico-venatoria.
  2.  Le  province  provvedono  ad individuare i comuni con colture e
seminativo inferiori al venti per  cento  della  superficie  agricola
utilizzata  (dati  ISTAT) nei quali l'abbattimento di dette specie e'
vietato. Le province  possono  consentire  l'abbattimento  anche  nei
comuni   con   superfici   a   seminativo   inferiori   ai  parametri
sopraindicati qualora le categorie  agricole  ne  facciano  specifica
richiesta.
  3.  Per  ogni  giornata  di caccia il cacciatore non puo' prelevare
complessivamente piu' di 25 capi delle specie di cui al comma 1.    I
quantitativi  di  capi prelevati devono essere indicati nell'apposito
riepilogo previsto nel tesserino venatorio regionale il quale  dovra'
essere  inviato  alla  provincia  di  residenza  entro la data del 28
febbraio di ogni anno.
  4. Qualora le province, nell'ambito  delle  facolta'  concesse  dal
comma  2  dell'art.  18  della  legge  n.  157  del  1992,  prevedano
l'anticipazione dell'esercizio venatorio, le suddette specie,  con  i
limiti sopra indicati, sono incluse tra le specie cacciabili.