(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 11 del 27 gennaio 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Oggetto del tributo 1. Il tributo speciale istituito dall'art. 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, si applica ai rifiuti di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, compresi i fanghi palabili: a) conferiti in discarica; b) smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia; c) abbandonati o scaricati in depositi incontrollati.