(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 11
                        del 27 gennaio 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                         Oggetto del tributo
 
  1. Il tributo speciale istituito dall'art. 3, comma 24, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, si applica ai rifiuti di cui all'art. 2 del
decreto  del  Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.  915,
compresi i fanghi palabili:
   a) conferiti in discarica;
   b) smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza  recupero
di energia;
   c) abbandonati o scaricati in depositi incontrollati.