(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 19 del 7 febbraio 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge: Art. 1. Oggetto e scopo della legge 1. La presente legge regola l'attivita' della Regione Puglia secondo i principi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni. 2. Lo scopo e' quello di accrescere l'efficienza nelle attivita', metodi e procedure secondo criteri di trasparenza, economicita' e flessibilita' al fine di: a) contenere la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta; b) integrare gradualmente la disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato; c) garantire la migliore tutela degli interessi pubblici e dei diritti dei cittadini.