(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 19
                        del 7 febbraio 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                     Oggetto e scopo della legge
 
  1.  La  presente  legge  regola  l'attivita'  della  Regione Puglia
secondo i principi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993,  n.
29 e successive modificazioni e integrazioni.
  2.  Lo  scopo e' quello di accrescere l'efficienza nelle attivita',
metodi e procedure secondo criteri  di  trasparenza,  economicita'  e
flessibilita' al fine di:
   a)  contenere  la  spesa  complessiva  per il personale, diretta e
indiretta;
   b) integrare gradualmente la disciplina del  lavoro  pubblico  con
quella del lavoro privato;
   c)  garantire  la  migliore  tutela degli interessi pubblici e dei
diritti dei cittadini.