(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 38
                         del 2 aprile 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                     Procedure di programmazione
 
  1.  In attesa dell'approvazione della legge di riforma del settore,
e comunque per il periodo di operativita' del Quadro  Comunitario  di
Sostegno  1994-1999, la Regione Puglia approva il piano di formazione
professionale, con le procedure previste  dalla  legge  regionale  17
ottobre  1978, n. 54, dalla legge regionale 20 febbraio 1995, n.  3 e
dalle norme comunitarie e nazionali, sulla base dei seguenti criteri:
   a) il 40% delle risorse finanziarie  complessivamente  disponibili
nelle  singole  annualita' del sottoprogramma del Programma Operativo
Plurifondo  (POP)  Puglia  1994-1999,  cosi'  come   programmate   od
eventualmente  riprogrammate,  e'  assegnato  sulla  base  di  avvisi
pubblici aperti a tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti
dalle norme in vigore, nel rispetto comunque, per le azioni a  favore
delle  imprese,  di  criteri,  termini  e procedure di cui alla legge
regionale 3/1995;
   b) il restante 60%, oltre alle eventuali risorse non utilizzate in
base  al precedente punto a), e' assegnato con procedura di selezione
che  privilegi  interventi  formativi  che  possano  essere   attuati
utilizzando  gli  operatori  di  cui  all'albo ed all'elenco previsti
dall'art. 26 della legge regionale 54/1978.
  2. Per l'anno formativo 1997 le  risorse  comunitarie  e  nazionali
disponibili  secondo  gli  obiettivi 1, 3 e 4 del Programma Operativo
Plurifondo cosi'  come  programmate  o  eventualmente  riprogrammate,
salvo  quanto  previsto dal successivo comma 3, vengono ripartite nel
modo seguente:
   a) il 40% delle risorse relative all'annualita' 1997 e'  riservato
(assegnato)  per  le azioni in favore delle imprese, nel rispetto dei
criteri, termini e procedure previste dal bando di gara approvato con
deliberazione della Giunta regionale n. 8 del 15  gennaio  1997.    A
tale  fine  l'efficacia  dell'articolo 62 della legge regionale n.  3
del 1995 e' sospesa limitatamente all'anno 1997;
   b) il 60% delle  risorse  relative  all'annualita'  1997,  nonche'
quelle rivenienti dalle disponibilita' relative alle annualita' 1994,
1995  e  1996,  sono assegnate agli Enti convenzionati e delegati con
procedura di selezione aperta, che privilegi interventi formativi  da
realizzarsi  utilizzando  gli operatori di cui all'albo ed all'elenco
previsti  dalla  legge  regionale   54/1978.   Contestualmente   alle
attivita'  formative da realizzare, la Giunta regionale stabilisce il
parametro   ora-corso-allievo   da   utilizzare   per   il   relativo
finanziamento.
  3.  Per  le  azioni  realizzate  da  imprese negli anni 1995 e 1996
cofinanziabili dal Fondo Sociale  Europeo  (FSE),  si  procedera'  al
riconoscimento   delle   relative   risorse   finanziarie  in  ordine
cronologico  di  arrivo  delle   domande,   previa   verifica   della
regolarita' dell'azione da parte dei competenti uffici regionali.