(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 38 del 2 aprile 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DI GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Procedure di programmazione 1. In attesa dell'approvazione della legge di riforma del settore, e comunque per il periodo di operativita' del Quadro Comunitario di Sostegno 1994-1999, la Regione Puglia approva il piano di formazione professionale, con le procedure previste dalla legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54, dalla legge regionale 20 febbraio 1995, n. 3 e dalle norme comunitarie e nazionali, sulla base dei seguenti criteri: a) il 40% delle risorse finanziarie complessivamente disponibili nelle singole annualita' del sottoprogramma del Programma Operativo Plurifondo (POP) Puglia 1994-1999, cosi' come programmate od eventualmente riprogrammate, e' assegnato sulla base di avvisi pubblici aperti a tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle norme in vigore, nel rispetto comunque, per le azioni a favore delle imprese, di criteri, termini e procedure di cui alla legge regionale 3/1995; b) il restante 60%, oltre alle eventuali risorse non utilizzate in base al precedente punto a), e' assegnato con procedura di selezione che privilegi interventi formativi che possano essere attuati utilizzando gli operatori di cui all'albo ed all'elenco previsti dall'art. 26 della legge regionale 54/1978. 2. Per l'anno formativo 1997 le risorse comunitarie e nazionali disponibili secondo gli obiettivi 1, 3 e 4 del Programma Operativo Plurifondo cosi' come programmate o eventualmente riprogrammate, salvo quanto previsto dal successivo comma 3, vengono ripartite nel modo seguente: a) il 40% delle risorse relative all'annualita' 1997 e' riservato (assegnato) per le azioni in favore delle imprese, nel rispetto dei criteri, termini e procedure previste dal bando di gara approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 8 del 15 gennaio 1997. A tale fine l'efficacia dell'articolo 62 della legge regionale n. 3 del 1995 e' sospesa limitatamente all'anno 1997; b) il 60% delle risorse relative all'annualita' 1997, nonche' quelle rivenienti dalle disponibilita' relative alle annualita' 1994, 1995 e 1996, sono assegnate agli Enti convenzionati e delegati con procedura di selezione aperta, che privilegi interventi formativi da realizzarsi utilizzando gli operatori di cui all'albo ed all'elenco previsti dalla legge regionale 54/1978. Contestualmente alle attivita' formative da realizzare, la Giunta regionale stabilisce il parametro ora-corso-allievo da utilizzare per il relativo finanziamento. 3. Per le azioni realizzate da imprese negli anni 1995 e 1996 cofinanziabili dal Fondo Sociale Europeo (FSE), si procedera' al riconoscimento delle relative risorse finanziarie in ordine cronologico di arrivo delle domande, previa verifica della regolarita' dell'azione da parte dei competenti uffici regionali.