(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 11 del 9 luglio 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA CORTE COSTITUZIONALE Si e' pronunciata con sentenza n. 162 del 2/4 giugno 1997 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Articolo unico Collocamento a riposo d'ufficio 1. I dipendenti e i dirigenti regionali con contratto a tempo indeterminato cessano dal servizio al compimento del sessantacinquesimo anno di eta'. 2. La cessazione ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento della suddetta eta'. 3. L'Amministrazione ha la facolta' di accettare, per motivate esigenze di servizio, la domanda di trattenimento in servizio, fino ad un massimo di due anni, presentata dal personale di cui al comma 1. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Genova, 18 giugno 1997 MORI