(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 11
                         del 9 luglio 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 Criteri per l'assegnazione dei fondi per l'esercizio delle funzioni
                       delegate in agricoltura
 
  1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni delegate in agricoltura la
Regione  concede  a  ciascun Ente delegato contributi per le relative
spese,  nei  limiti   delle   disponibilita'   di   bilancio,   cosi'
individuati:
   a)   una   quota  parte  dei  fondi  disponibili  viene  assegnata
nell'importo  pari  al  corrispettivo   del   costo   di   personale,
indipendentemente  dall'effettiva  copertura  dei  posti,  secondo il
seguente numero e qualifiche professionali:
  1) Ente tipo A)
   Qualifiche:
    n. 1   5
    n. 1   6
    n. 1   7
  Totale n. 3 persone
  2) Ente tipo B)
   Qualifiche:
    n. 1   5
    n. 2   6
    n. 1   7
  Totale n. 4 persone
  3) Ente tipo C)
   Qualifiche:
    n. 1   5
    n. 1   6
    n. 2   7
    n. 1   8
  Totale n. 5 persone;
   b) l'eventuale restante quota dei fondi disponibili  sui  capitoli
del  bilancio regionale e' assegnata a titolo di concorso nelle spese
generali come segue:
    1) 50 per cento in parti uguali tra tutti gli Enti delegati;
    2) 50 per cento in relazione al  numero  delle  aziende  agricole
quali  risultano  iscritte al registro delle imprese istituito presso
le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi
della legge 29 dicembre 1993 n. 580 (riordinamento  delle  camere  di
commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura)  ed operanti sul
territorio di ciascun Ente delegato.
  2. Ai fini della  lettera  a)  del  comma  1  la  Giunta  regionale
suddivide  nelle  tre  tipologie  gli  Enti delegati sulla base della
specifica  vocazione  agricola   di   ciascuno   tenuto   conto,   in
particolare, dei seguenti criteri:
   a) superficie agricola utilizzata;
   b)  numero  di  aziende  agricole  quali  risultano  operanti  sul
territorio di ciascun Ente delegato;
   c) numero di addetti all'agricoltura.
  3. Ai fini del comma 1, in attesa che il registro delle imprese sia
pienamente operativo  su  tutto  il  territorio  della  Regione  e  i
relativi  dati  siano  resi disponibili, il riparto verra' effettuato
sulla base del  numero  delle  aziende  quali  risultano  dall'ultimo
censimento ISTAT in agricoltura.