(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 11 del 9 luglio 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Criteri per l'assegnazione dei fondi per l'esercizio delle funzioni delegate in agricoltura 1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni delegate in agricoltura la Regione concede a ciascun Ente delegato contributi per le relative spese, nei limiti delle disponibilita' di bilancio, cosi' individuati: a) una quota parte dei fondi disponibili viene assegnata nell'importo pari al corrispettivo del costo di personale, indipendentemente dall'effettiva copertura dei posti, secondo il seguente numero e qualifiche professionali: 1) Ente tipo A) Qualifiche: n. 1 5 n. 1 6 n. 1 7 Totale n. 3 persone 2) Ente tipo B) Qualifiche: n. 1 5 n. 2 6 n. 1 7 Totale n. 4 persone 3) Ente tipo C) Qualifiche: n. 1 5 n. 1 6 n. 2 7 n. 1 8 Totale n. 5 persone; b) l'eventuale restante quota dei fondi disponibili sui capitoli del bilancio regionale e' assegnata a titolo di concorso nelle spese generali come segue: 1) 50 per cento in parti uguali tra tutti gli Enti delegati; 2) 50 per cento in relazione al numero delle aziende agricole quali risultano iscritte al registro delle imprese istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi della legge 29 dicembre 1993 n. 580 (riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) ed operanti sul territorio di ciascun Ente delegato. 2. Ai fini della lettera a) del comma 1 la Giunta regionale suddivide nelle tre tipologie gli Enti delegati sulla base della specifica vocazione agricola di ciascuno tenuto conto, in particolare, dei seguenti criteri: a) superficie agricola utilizzata; b) numero di aziende agricole quali risultano operanti sul territorio di ciascun Ente delegato; c) numero di addetti all'agricoltura. 3. Ai fini del comma 1, in attesa che il registro delle imprese sia pienamente operativo su tutto il territorio della Regione e i relativi dati siano resi disponibili, il riparto verra' effettuato sulla base del numero delle aziende quali risultano dall'ultimo censimento ISTAT in agricoltura.