(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 13 del 13 agosto 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. La presente legge disciplina le attivita' delle agenzie di viaggio e turismo, nonche' le attivita' di organizzazione e intermediazione di viaggi esercitate dalle associazioni senza scopo di lucro di cui agli articoli 9 e 10 della legge 17 maggio 1983 n. 217 (legge-quadro per il turismo ed interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica), in attuazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 (attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso") e del decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392 (attuazione della direttiva n. 82/470/CEE nella parte concernente gli agenti di viaggio e turismo, a norma dell'articolo 16 della legge 29 dicembre 1990 n. 428 (legge comunitaria).