(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 13
                         del 13 agosto 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
  1. La presente legge  disciplina  le  attivita'  delle  agenzie  di
viaggio   e   turismo,  nonche'  le  attivita'  di  organizzazione  e
intermediazione di viaggi esercitate dalle associazioni  senza  scopo
di  lucro  di  cui agli articoli 9 e 10 della legge 17 maggio 1983 n.
217 (legge-quadro per il turismo ed interventi per il potenziamento e
la qualificazione dell'offerta turistica), in attuazione del  decreto
legislativo  17  marzo  1995,  n.  111 (attuazione della direttiva n.
90/314/CEE concernente i viaggi, le  vacanze  ed  i  circuiti  "tutto
compreso")  e  del  decreto  legislativo  23  novembre  1991,  n. 392
(attuazione della direttiva n. 82/470/CEE nella parte concernente gli
agenti di viaggio e turismo, a norma dell'articolo 16 della legge  29
dicembre 1990 n. 428 (legge comunitaria).