(Pubblicata nel suppl. al Bollettino ufficiale
          della Regione Piemonte n. 32 del 13 agosto 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1. L'articolo 30 della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18  (Legge
generale  in  materia  di opere e lavori pubblici), e' sostituito dal
seguente:
  "Art. 30 (Compensi dei membri del Comitato). - 1. Ai componenti del
Comitato, che non siano amministratori o dipendenti  regionali,  sono
riconosciuti  per  ogni  giornata di seduta di Comitato i compensi di
cui alla legge 26 luglio 1978, n. 417 e alle leggi regionali vigenti,
con i limiti e le modalita' ivi previste.
  2. Ai relatori individuati ai sensi dell'articolo 28, terzo  comma,
che   non   siano  amministratori  o  dipendenti  regionali,  per  la
istruttoria e la redazione  delle  relazioni  loro  assegnate  spetta
un'indennita'   rapportata   all'entita'  e  difficolta'  dell'affare
trattato, da valutare sulla base della tariffa oraria  per  vacazione
dei  professionisti,  in  ragione  di  non piu' di venti ore per ogni
relazione nonche' il rimborso delle spese di cui all'articolo 6 della
legge 2 marzo 1949, n. 143 (Approvazione della tariffa  professionale
degli ingegneri ed architetti).
  3.  L'indennita'  di  cui  al  comma  2  e' corrisposta agli aventi
diritto, fino all'entrata in vigore dell  legge  di  adeguamento  del
gettone  di presenza di cui alla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33
(Compensi ai componenti di Commissioni, Consigli, Comitati e  Collegi
operanti  presso  l'Amministrazione  regionale),  e  comunque per gli
incarichi assegnati sino al 31 dicembre 1998.
  4. Le spese  per  il  funzionamento  del  Comitato  sono  inoltrate
trimestralmente   dagli  interessati  alla  segreteria  del  Comitato
regionale per le opere pubbliche stesso e vistate dal Presidente  per
la successiva liquidazione a norma di legge.".