(Pubblicata nel suppl. al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 32 del 13 agosto 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. L'articolo 30 della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 (Legge generale in materia di opere e lavori pubblici), e' sostituito dal seguente: "Art. 30 (Compensi dei membri del Comitato). - 1. Ai componenti del Comitato, che non siano amministratori o dipendenti regionali, sono riconosciuti per ogni giornata di seduta di Comitato i compensi di cui alla legge 26 luglio 1978, n. 417 e alle leggi regionali vigenti, con i limiti e le modalita' ivi previste. 2. Ai relatori individuati ai sensi dell'articolo 28, terzo comma, che non siano amministratori o dipendenti regionali, per la istruttoria e la redazione delle relazioni loro assegnate spetta un'indennita' rapportata all'entita' e difficolta' dell'affare trattato, da valutare sulla base della tariffa oraria per vacazione dei professionisti, in ragione di non piu' di venti ore per ogni relazione nonche' il rimborso delle spese di cui all'articolo 6 della legge 2 marzo 1949, n. 143 (Approvazione della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti). 3. L'indennita' di cui al comma 2 e' corrisposta agli aventi diritto, fino all'entrata in vigore dell legge di adeguamento del gettone di presenza di cui alla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti di Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso l'Amministrazione regionale), e comunque per gli incarichi assegnati sino al 31 dicembre 1998. 4. Le spese per il funzionamento del Comitato sono inoltrate trimestralmente dagli interessati alla segreteria del Comitato regionale per le opere pubbliche stesso e vistate dal Presidente per la successiva liquidazione a norma di legge.".