(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 30
                         del 26 luglio 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  La  regione  Toscana,  nell'ambito  delle politiche di sviluppo
rurale, tutela le risorse genetiche, animali e  vegetali,  originarie
del  proprio  territorio, limitatamente alle specie, razze, varieta',
popolazioni, cultivar ecotipi e cloni per i quali abbia  riconosciuto
l'esistenza di un interesse generale alla tutela stessa, dal punto di
vista economico, scientifico o culturale.
  2.  Le  specie,  razze,  varieta', popolazioni, ecotipi, cultivar e
cloni che fanno parte delle risorse genetiche tutelate sono  iscritte
in appositi Repertori regionali, tenuti dall'Agenzia Regionale per lo
Sviluppo e l'Innovazione in Agricoltura (ARSIA).
  3. Possono essere considerate autoctone, iscrivibili negli appositi
Repertori  regionali,  anche  specie,  razze,  varieta' e cultivar di
origine esterna, introdotte  da  lungo  tempo  nel  territorio  della
regione  ed  integrate tradizionalmente nella sua agricoltura e/o nel
suo allevamento, nonche' tutte le specie, razze, varieta',  cultivar,
popolazioni  ed  ecotipi  derivanti  dalle  precedenti  per selezione
massale sulla base di scelte fenotipiche oltre quelle gia'  autoctone
ma  attualmente  scomparse  in Toscana e conservate in orti botanici,
allevamenti o centri di ricerca in altre regioni o paesi.