(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 30 del 26 luglio 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. La regione Toscana, nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale, tutela le risorse genetiche, animali e vegetali, originarie del proprio territorio, limitatamente alle specie, razze, varieta', popolazioni, cultivar ecotipi e cloni per i quali abbia riconosciuto l'esistenza di un interesse generale alla tutela stessa, dal punto di vista economico, scientifico o culturale. 2. Le specie, razze, varieta', popolazioni, ecotipi, cultivar e cloni che fanno parte delle risorse genetiche tutelate sono iscritte in appositi Repertori regionali, tenuti dall'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione in Agricoltura (ARSIA). 3. Possono essere considerate autoctone, iscrivibili negli appositi Repertori regionali, anche specie, razze, varieta' e cultivar di origine esterna, introdotte da lungo tempo nel territorio della regione ed integrate tradizionalmente nella sua agricoltura e/o nel suo allevamento, nonche' tutte le specie, razze, varieta', cultivar, popolazioni ed ecotipi derivanti dalle precedenti per selezione massale sulla base di scelte fenotipiche oltre quelle gia' autoctone ma attualmente scomparse in Toscana e conservate in orti botanici, allevamenti o centri di ricerca in altre regioni o paesi.