(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 39
                         del 20 agosto 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
 
  1. Il comma 5 dell'art. 13 del regolamento regionale 3 aprile 1995,
n. 19, cosi' come modificato  dal  regolamento  regionale  14  giugno
1996,  n. 11, e' sostituito dal seguente: "Negli anni successivi alla
prima iscrizione le ammissioni agli ATC dei cacciatori  residenti  in
Umbria sono confermate, salvo domanda di variazione da presentare nei
termini  e  con  le  modalita'  di  cui al comma 1. Il termine per il
pagamento delle quote annuali di ammissione e' fissato  dai  Comitati
di gestione degli ATC".
  Il  presente  regolamento regionale sara' pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarlo  e  di  farlo  osservare  come  regolamento  della Regione
dell'Umbria.
   Dato a Perugia, addi' 14 agosto 1997
                             BRACALENTE