(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 39 del 20 agosto 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga il seguente regolamento: Art. 1. 1. Il comma 5 dell'art. 13 del regolamento regionale 3 aprile 1995, n. 19, cosi' come modificato dal regolamento regionale 14 giugno 1996, n. 11, e' sostituito dal seguente: "Negli anni successivi alla prima iscrizione le ammissioni agli ATC dei cacciatori residenti in Umbria sono confermate, salvo domanda di variazione da presentare nei termini e con le modalita' di cui al comma 1. Il termine per il pagamento delle quote annuali di ammissione e' fissato dai Comitati di gestione degli ATC". Il presente regolamento regionale sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione dell'Umbria. Dato a Perugia, addi' 14 agosto 1997 BRACALENTE