(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 65
                         del 12 agosto 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                   Contratto individuale di lavoro
 
  1.  Il  rapporto  individuale  di  lavoro  si  costituisce  con  la
sottoscrizione   del   contratto,   da    stipularsi    anteriormente
all'immissione  in servizio, in conformita' alla disciplina prevista,
anche  per  quanto  concerne  il  periodo  di  prova,  dal  contratto
collettivo nazionale di lavoro (CCNL).
  2.  Qualora  non  sia  possibile  la  preventiva  acquisizione. dei
documenti prescritti dalla  legge,  il  contratto  e'  stipulato  con
riserva di acquisizione dei medesimi entro il primo mese di servizio.