(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 65 del 12 agosto 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Contratto individuale di lavoro 1. Il rapporto individuale di lavoro si costituisce con la sottoscrizione del contratto, da stipularsi anteriormente all'immissione in servizio, in conformita' alla disciplina prevista, anche per quanto concerne il periodo di prova, dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL). 2. Qualora non sia possibile la preventiva acquisizione. dei documenti prescritti dalla legge, il contratto e' stipulato con riserva di acquisizione dei medesimi entro il primo mese di servizio.