(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 40
                         del 25 agosto 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                         Canone di locazione
 
  1.  Il  canone  di locazione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica e' diretto a  compensare  i  costi  di  amministrazione,  di
gestione, di manutenzione, entro i limiti stabiliti annualmente dalla
Regione,  a norma del secondo comma dell'art. 25 della legge 8 agosto
1977,  n.  513,  nonche'  a  consentire  il  versamento  al fondo per
l'edilizia residenziale pubblica ex art.  13  della  legge  5  agosto
1978,  n.  457, dello 0,50 annuo del valore locativo ex art. 12 della
legge 27 luglio 1978, n. 392 del patrimonio gestito,  con  esclusione
degli  alloggi  a  canone  sociale,  ai  fini  del  reinvestimento da
destinare al recupero ed alla costruzione di alloggi.
  2. Gli assegnatari sono, inoltre, tenuti a rimborsare integralmente
all'Ente  Gestore  le  spese  sostenute  per  i   servizi   ad   essi
effettivamente  prestati, tenendo conto degli stessi e dei criteri di
ripartizione previsti dagli accordi che  gli  Enti  gestori  dovranno
stipulare  con  il  rappresentante  degli  assegnatari.  Le  spese da
addebitare vanno riferite  al  complesso  immobiliare  interessato  e
ripartite  nel  rispetto  delle  tabelle  millesimali di cui gli Enti
gestori, nel caso in cui non ne siano forniti, devono  dotarsi  entro
12  mesi  dalla  entrata  in  vigore della presente legge. Nelle more
della predisposizione  delle  tabelle  millesimali,  la  ripartizione
delle spese avviene in base al numero dei vani convenzionali.
  3.   I   componenti  del  nucleo  familiare,  che  concorrono  alla
formazione del reddito  familiare,  sono  obbligati,  in  solido  con
l'assegnatario, a corrispondere quanto dovuto all'Ente gestore per la
conduzione dell'alloggio assegnato.