(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 40 del 25 agosto 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Canone di locazione 1. Il canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e' diretto a compensare i costi di amministrazione, di gestione, di manutenzione, entro i limiti stabiliti annualmente dalla Regione, a norma del secondo comma dell'art. 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513, nonche' a consentire il versamento al fondo per l'edilizia residenziale pubblica ex art. 13 della legge 5 agosto 1978, n. 457, dello 0,50 annuo del valore locativo ex art. 12 della legge 27 luglio 1978, n. 392 del patrimonio gestito, con esclusione degli alloggi a canone sociale, ai fini del reinvestimento da destinare al recupero ed alla costruzione di alloggi. 2. Gli assegnatari sono, inoltre, tenuti a rimborsare integralmente all'Ente Gestore le spese sostenute per i servizi ad essi effettivamente prestati, tenendo conto degli stessi e dei criteri di ripartizione previsti dagli accordi che gli Enti gestori dovranno stipulare con il rappresentante degli assegnatari. Le spese da addebitare vanno riferite al complesso immobiliare interessato e ripartite nel rispetto delle tabelle millesimali di cui gli Enti gestori, nel caso in cui non ne siano forniti, devono dotarsi entro 12 mesi dalla entrata in vigore della presente legge. Nelle more della predisposizione delle tabelle millesimali, la ripartizione delle spese avviene in base al numero dei vani convenzionali. 3. I componenti del nucleo familiare, che concorrono alla formazione del reddito familiare, sono obbligati, in solido con l'assegnatario, a corrispondere quanto dovuto all'Ente gestore per la conduzione dell'alloggio assegnato.