Art. 1.
 
  1. Al fine di limitare la situazione  di  svantaggio  geografico  e
sociale,  ai Comuni interamente montani e loro Consorzi, classificati
tali ai sensi della legge 3  dicembre  1971,  n.  1102  e  successive
modificazioni, e ai Comuni e loro Consorzi anche non montani ma privi
di  scuola  dell'obbligo  e/o  privi  di servizi diretti di trasporto
pubblico  locale,  l'Amministrazione  regionale  e'   autorizzata   a
concedere  contributi ai sensi dell'articolo 65 della legge regionale
21 ottobre  1986,  n.  41,  pari  al  20  per  cento  annuo  costante
quinquennale  della  spesa  ritenuta  ammissibile  per l'acquisto del
mezzo; per tutti gli altri Comuni e  loro  Consorzi  l'ammontare  del
contributo  e' pari al 15 per cento annuo costante quinquennale della
suddetta spesa ammissibile.
  2. La spesa ammissibile a contributo e'  determinata  dal  Servizio
regionale del trasporto pubblico locale con riferimento al preventivo
di  spesa  e  alla  relazione  tecnica  allegata all'istanza, nonche'
tenendo conto del prezzo di mercato dei veicoli.