Art. 1. 1. Al fine di limitare la situazione di svantaggio geografico e sociale, ai Comuni interamente montani e loro Consorzi, classificati tali ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e successive modificazioni, e ai Comuni e loro Consorzi anche non montani ma privi di scuola dell'obbligo e/o privi di servizi diretti di trasporto pubblico locale, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere contributi ai sensi dell'articolo 65 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, pari al 20 per cento annuo costante quinquennale della spesa ritenuta ammissibile per l'acquisto del mezzo; per tutti gli altri Comuni e loro Consorzi l'ammontare del contributo e' pari al 15 per cento annuo costante quinquennale della suddetta spesa ammissibile. 2. La spesa ammissibile a contributo e' determinata dal Servizio regionale del trasporto pubblico locale con riferimento al preventivo di spesa e alla relazione tecnica allegata all'istanza, nonche' tenendo conto del prezzo di mercato dei veicoli.