(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 14
                         del 27 agosto 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1
                      Sospensione di subdelega
 
  1.  La  subdelega  alla  Province  delle funzioni amministrative in
materia di demanio marittimo di cui all'articolo 16,  comma  5  della
legge  regionale  7  settembre  1988, n. 50 (organizzazione turistica
regionale) e' sospesa in attesa della predisposizione  del  Piano  di
utilizzazione delle aree del demanio marittimo previsto dall'articolo
6, comma 3 della legge 4 dicembre 1993, n. 494 (conversione in legge,
con  modificazioni,  del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 recante
disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a  concessioni
demaniali marittime).
  2.   La   sospensione  cessa  a  partire  dal  sessantesimo  giorno
successivo all'entrata in vigore del Piano di utilizzazione.