(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 14 del 27 agosto 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DI GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Sospensione di subdelega 1. La subdelega alla Province delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo di cui all'articolo 16, comma 5 della legge regionale 7 settembre 1988, n. 50 (organizzazione turistica regionale) e' sospesa in attesa della predisposizione del Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo previsto dall'articolo 6, comma 3 della legge 4 dicembre 1993, n. 494 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime). 2. La sospensione cessa a partire dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del Piano di utilizzazione.