(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 14
                         del 27 agosto 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1
                     Integrazione all'articolo 3
 
  1. All'articolo 3,  comma  1,  lettera  a),  punto  1  della  legge
regionale   20   maggio   1996   n.   23  (interventi  regionali  per
l'incentivazione ed il consolidamento delle attivita' della  pesca  e
dell'acquacoltura  marittima)  sono  aggiunte,  in  fine,  le parole:
"purche' destinate a navi da pesca in esercizio;".
  2.  Al  comma  1,  lettera  a),  punto 2 sono aggiunte, al fine, le
parole:  "purche' destinate a navi da pesca in esercizio;".
  3. Al comma 1, lettera c), punto 3, dopo le parole "imbarcazioni da
pesca" sono aggiunte le parole: "in esercizio".