(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 14 del 27 agosto 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DI GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Integrazione all'articolo 3 1. All'articolo 3, comma 1, lettera a), punto 1 della legge regionale 20 maggio 1996 n. 23 (interventi regionali per l'incentivazione ed il consolidamento delle attivita' della pesca e dell'acquacoltura marittima) sono aggiunte, in fine, le parole: "purche' destinate a navi da pesca in esercizio;". 2. Al comma 1, lettera a), punto 2 sono aggiunte, al fine, le parole: "purche' destinate a navi da pesca in esercizio;". 3. Al comma 1, lettera c), punto 3, dopo le parole "imbarcazioni da pesca" sono aggiunte le parole: "in esercizio".