(Pubblicata nel suppl. al Bollettino ufficiale
         della Regione Piemonte n. 35 del 3 settembre 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
 la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
  1.  La  presente legge disciplina l'organizzazione degli uffici e i
rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze  della  Regione,  con
l'obiettivo  di  migliorare  l'efficienza  e  l'efficacia dell'azione
amministrativa, secondo i principi di imparzialita', di  pubblicita',
di trasparenza, di economicita' ed al fine di garantire la piu' ampia
tutela  degli interessi pubblici e dei diritti dei cittadini anche in
attuazione dei principi di decentramento e di delega  delle  funzioni
stabiliti  dall'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento
delle autonomie locali) e nella legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e  compiti  alle  regioni  ed
enti  locali,  per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa).
  2. La presente legge si propone, in armonia con i principi  fissati
dalla  legge  23  ottobre  1992,  n.  421  (Delega  al Governo per la
razionalizzazione e la  revisione  delle  discipline  in  materia  di
sanita',   di   pubblico   impiego,   di   previdenza  e  di  finanza
territoriale) e dal  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29
(Razionalizzazione    dell'organizzazione    delle    amministrazioni
pubbliche  e  revisione  della  disciplina  in  materia  di  pubblico
impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) di:
   a) accrescere l'efficienza del sistema organizzativo regionale per
il miglior soddisfacimento dei bisogni del cittadino;
   b)  accrescere la capacita' di innovazione e la competitivita' del
sistema  organizzativo  regionale   anche   al   fine   di   favorire
l'integrazione con altre regioni europee;
   c) assicurare l'economicita', speditezza e rispondenza al pubblico
interesse dell'azione amministrativa;
   d)  razionalizzare  il costo del lavoro del personale contenendone
la spesa complessiva, diretta e  indiretta,  entro  i  vincoli  della
finanza pubblica;
   e)  integrare  gradualmente  la disciplina del lavoro pubblico con
quella del lavoro privato.