(Pubblicata nel suppl. al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 35 del 3 settembre 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DI GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. La presente legge disciplina l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze della Regione, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, secondo i principi di imparzialita', di pubblicita', di trasparenza, di economicita' ed al fine di garantire la piu' ampia tutela degli interessi pubblici e dei diritti dei cittadini anche in attuazione dei principi di decentramento e di delega delle funzioni stabiliti dall'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali) e nella legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa). 2. La presente legge si propone, in armonia con i principi fissati dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale) e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) di: a) accrescere l'efficienza del sistema organizzativo regionale per il miglior soddisfacimento dei bisogni del cittadino; b) accrescere la capacita' di innovazione e la competitivita' del sistema organizzativo regionale anche al fine di favorire l'integrazione con altre regioni europee; c) assicurare l'economicita', speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa; d) razionalizzare il costo del lavoro del personale contenendone la spesa complessiva, diretta e indiretta, entro i vincoli della finanza pubblica; e) integrare gradualmente la disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato.