(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 46
                         del 30 agosto 1997)
 
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE
                            Ha approvato
 
                       IL PRESIDENTE REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Soggetti beneficiari
 
  1. Al fine di superare  le  condizioni  strutturali  di  svantaggio
economico   esistenti   in   Sicilia  e  di  consentire  il  rilancio
dell'economia e la riduzione del fenomeno della disoccupazione,  sono
consentite  le agevolazioni previste dalla presente legge ai soggetti
che  intendono  realizzare  nel  territorio  siciliano  programmi  di
investimento  per nuove iniziative o l'ampliamento e/o ammodernamento
di attivita' preesistenti nei settori del commercio, dell'artigianato
e dei servizi.
  2. Tra i programmi  di  investimento  di  cui  al  comma  1  e'  da
ricomprendere  la  realizzazione  di  impianti  per  la  raccolta, la
conservazione, la lavorazione, la  trasformazione  e  la  vendita  di
prodotti agricoli e zootecnici e relativi sottoprodotti.
  3. Sono ammessi ai benefici di cui alla presente legge:
   a)  le  piccole  imprese con non piu' di 5 dipendenti, esclusi gli
apprendisti e i lavoratori assunti  con  contratto  di  formazione  e
lavoro,  costituite  in forma di ditta individuale ovvero in forma di
societa' anche cooperativa;
   b) i giovani in eta' compresa tra i  diciotto  ed  i  trentacinque
anni non compiuti, i disoccupati da almeno un anno e gli emigrati che
alla data di presentazione della domanda siano rientrati in Italia da
non oltre un anno e siano residenti in Sicilia, che pongono in essere
una attivita' di impresa.
  4.  I soggetti di cui al comma 3 per potere accedere ai benefici di
cui alla presente legge devono avere sede  legale  amministrativa  ed
operativa o risiedere nel territorio della Regione siciliana.