(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 46 del 30 agosto 1997) L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Soggetti beneficiari 1. Al fine di superare le condizioni strutturali di svantaggio economico esistenti in Sicilia e di consentire il rilancio dell'economia e la riduzione del fenomeno della disoccupazione, sono consentite le agevolazioni previste dalla presente legge ai soggetti che intendono realizzare nel territorio siciliano programmi di investimento per nuove iniziative o l'ampliamento e/o ammodernamento di attivita' preesistenti nei settori del commercio, dell'artigianato e dei servizi. 2. Tra i programmi di investimento di cui al comma 1 e' da ricomprendere la realizzazione di impianti per la raccolta, la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la vendita di prodotti agricoli e zootecnici e relativi sottoprodotti. 3. Sono ammessi ai benefici di cui alla presente legge: a) le piccole imprese con non piu' di 5 dipendenti, esclusi gli apprendisti e i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, costituite in forma di ditta individuale ovvero in forma di societa' anche cooperativa; b) i giovani in eta' compresa tra i diciotto ed i trentacinque anni non compiuti, i disoccupati da almeno un anno e gli emigrati che alla data di presentazione della domanda siano rientrati in Italia da non oltre un anno e siano residenti in Sicilia, che pongono in essere una attivita' di impresa. 4. I soggetti di cui al comma 3 per potere accedere ai benefici di cui alla presente legge devono avere sede legale amministrativa ed operativa o risiedere nel territorio della Regione siciliana.