(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 33
                         del 21 agosto 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Istituzione dell'Ente
                 "Parco Regionale delle Alpi Apuane"
 
  1.  E'  istituito ai sensi dell'art. 23 della legge 6 dicembre 1991
n. 394, l'ente di diritto pubblico denominato "Parco Regionale  delle
Alpi Apuane", di seguito denominato ente.
  L'ente  e'  preposto alla gestione del Parco delle Alpi Apuane gia'
istituito con legge regionale 21  gennaio  1985  n.  5  e  successive
modificazioni.
  2.  L'ente persegue il miglioramento delle condizioni di vita delle
comunita'  locali  mediante  la  tutela  dei  valori   naturalistici,
paesaggistici  ed  ambientali  e  la  realizzazione di un equilibrato
rapporto tra attivita' economiche ed ecosistema.
  3. Il territorio del Parco  e'  delimitato  dalla  cartografia  del
Piano  per  il  Parco di cui al successivo art. 14. Non sono compresi
nel territorio del Parco i centri edificati  interclusi,  comprensivi
delle  zone  previste  come  edificabili  negli strumenti urbanistici
vigenti alla data di entrata in vigore del Piano. Questi fanno  parte
dell'area contigua del Parco di cui all'art. 32 della legge 394/1991.
Fanno  parte  altresi' dell'area contigua i territori delimitati come
tali nella cartografia del Piano.
  4. Fino all'approvazione del Piano per il Parco, il territorio  del
Parco e dell'area contigua sono delimitati dalla cartografia allegata
alla  presente  legge.  Non sono compresi nel territorio del Parco, e
fanno invece parte dell'area contigua, i centri edificati  interclusi
comprensivi  delle  zone  previste  come  edificabili negli strumenti
urbanistici  vigenti,  secondo  la   perimetrazione   approvata   dal
Consiglio  Direttivo dell'Ente, sentita la Comunita' del Parco, entro
tre  mesi  dalla  nomina  del  Consiglio   Direttivo   stesso.   Fino
all'approvazione   di  tale  perimetrazione  non  sono  compresi  nel
territorio del Parco, e fanno  invece  parte  dell'area  contigua,  i
centri  edificati  delimitati  ai  sensi  dell'art. 18 della legge 22
ottobre 1971, n.  865.