(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 33 del 21 agosto 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Istituzione dell'Ente "Parco Regionale delle Alpi Apuane" 1. E' istituito ai sensi dell'art. 23 della legge 6 dicembre 1991 n. 394, l'ente di diritto pubblico denominato "Parco Regionale delle Alpi Apuane", di seguito denominato ente. L'ente e' preposto alla gestione del Parco delle Alpi Apuane gia' istituito con legge regionale 21 gennaio 1985 n. 5 e successive modificazioni. 2. L'ente persegue il miglioramento delle condizioni di vita delle comunita' locali mediante la tutela dei valori naturalistici, paesaggistici ed ambientali e la realizzazione di un equilibrato rapporto tra attivita' economiche ed ecosistema. 3. Il territorio del Parco e' delimitato dalla cartografia del Piano per il Parco di cui al successivo art. 14. Non sono compresi nel territorio del Parco i centri edificati interclusi, comprensivi delle zone previste come edificabili negli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore del Piano. Questi fanno parte dell'area contigua del Parco di cui all'art. 32 della legge 394/1991. Fanno parte altresi' dell'area contigua i territori delimitati come tali nella cartografia del Piano. 4. Fino all'approvazione del Piano per il Parco, il territorio del Parco e dell'area contigua sono delimitati dalla cartografia allegata alla presente legge. Non sono compresi nel territorio del Parco, e fanno invece parte dell'area contigua, i centri edificati interclusi comprensivi delle zone previste come edificabili negli strumenti urbanistici vigenti, secondo la perimetrazione approvata dal Consiglio Direttivo dell'Ente, sentita la Comunita' del Parco, entro tre mesi dalla nomina del Consiglio Direttivo stesso. Fino all'approvazione di tale perimetrazione non sono compresi nel territorio del Parco, e fanno invece parte dell'area contigua, i centri edificati delimitati ai sensi dell'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.