(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
    della Regione Trentino-Alto Adige n. 42 del 9 settembre 1997)
 
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
 
  Vista la legge 13 dicembre 1990, n. 33 ed in particolare l'articolo
14;
  Acquisito  il  parere  favorevole  della   competente   commissione
consillare;
  Visto  l'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670;
  Su conforme deliberazione della Giunta provinciale n. 8093 di  data
25 luglio 1997;
 
                              Decreta:
 
  E'  emanato  il  regolamento di modifica del decreto del Presidente
della Giunta provinciale di  Trento  15  maggio  1991,  n.  7-37/Leg.
"Regolamento  di esecuzione della legge provinciale 13 dicembre 1990,
n. 33, concernente la ricezione turistica all'aperto" gia' modificato
con decreto del Presidente della  Giunta  provinciale  di  Trento  24
novembre  1993,  n.    20-99/Leg. secondo il testo allegato che forma
parte integrante ed essenziale del presente atto.
  Il presente decreto sara' inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione  ed  entrera'  in  vigore  il  giorno  successivo  alla
pubblicazione sul Bollettino ufficiale  della  Regione  Trentino-Alto
Adige.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Trento, 30 luglio 1997
 
                              ANDREOTTI
 
Registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 1997
Registro n. 2, foglio n. 23.
 
 MODIFICHE  AL  D.P.G.P. 15 MAGGIO 1991, N. 7-37/Leg. "REGOLAMENTO DI
   ESECUZIONE DELLA  LEGGE  PROVINCIALE  13  DICEMBRE  1990,  N.  33,
   CONCERNENTE LA RICEZIONE TURISTICA ALL'APERTO".
 
                               Art. 1.
                       Modifica all'articolo 2
 
  1. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 e' aggiunto il seguente comma:
  "2-bis.   Ferme  restando  le  normative  in  materia  urbanistica,
un'eventuale superficie contigua al campeggio,  di  cui  il  titolare
abbia  la disponibilita', pua' essere utilizzata per fini ricreativi,
con  il  divieto  del  suo  utilizzo  a  scopo  ricettivo  o  per  la
realizzazione  di  strutture  o  impianti  per  uso collettivo. Detta
superficie deve essere recintata e schermata,  confmare  direttamente
con  il  campeggio  e  risultare  accessibile unicamente dal medesimo
attraverso un passaggio collegato alla viabilita' del campeggio".