IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Funzioni della Regione 1. La presente legge disciplina i servizi di trasporto pubblico collettivo di persone e di cose di interesse regionale e locale effettuati, normalmente, in modo continuativo o periodico, con itinerari, orari, frequenza e tariffe prestabilite e offerta indifferenziata. 2. La Regione svolge le funzioni programmatorie e amministrative riguardanti i servizi a carattere regionale e locale realizzati con autobus, impianti a fune, tramvie, e ferrovie.