IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                       Funzioni della Regione
  1.  La  presente  legge  disciplina i servizi di trasporto pubblico
collettivo di persone e di  cose  di  interesse  regionale  e  locale
effettuati,  normalmente,  in  modo  continuativo  o  periodico,  con
itinerari,  orari,  frequenza  e  tariffe  prestabilite   e   offerta
indifferenziata.
  2.  La  Regione  svolge le funzioni programmatorie e amministrative
riguardanti i servizi a carattere regionale e locale  realizzati  con
autobus, impianti a fune, tramvie, e ferrovie.