(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n.
                                 41
                       dell'8 settembre 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1
 
  1.  L'art. 6 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 (Norme per
l'elezione  del  Consiglio  regionale  della  Valle  d'Aosta),   gia'
modificato dall'art. 2 della legge regionale 11 marzo 1993, n. 13, e'
sostituito dal seguente:
  "Art.  6  (Liste dei candidati). - 1. Le liste dei candidati devono
comprendere ciascuna un numero di candidati non inferiore a  diciotto
e non superiore a trentacinque.
  2. Le liste dei candidati devono essere sottoscritte dal presidente
o  segretario  regionale  dei  partiti,  movimenti o gruppi politici,
ovvero da rappresentanti da loro indicati con mandato autenticato  da
notaio. Qualora tali organi non fossero previsti dai relativi statuti
o per qualsiasi ragione non fossero in carica, la sottoscrizione puo'
essere  effettuata  o  il  relativo mandato puo' essere conferito dal
dirigente regionale del partito o del raggruppamento  politico.    La
carica dei sottoscrittori deve essere comprovata con attestazioni dei
rispettivi  segretari  o  presidenti  nazionali  oppure  con estratti
autentici  dei relativi verbali di nomina, nel caso di organizzazione
locale.  Il  sottoscrittore  della   lista   puo'   essere   compreso
nell'elenco  dei  candidati.  La  lista  dei  candidati  deve  essere
corredata dai moduli di cui all'art. 7, comma 4, contenenti le  firme
di  non  meno  di cinquecento e non piu' di ottocento elettori, fatto
salvo quanto disposto dal comma 10.
  3. Per i partiti o gruppi politici che hanno avuto almeno un eletto
nella legislatura in corso ed hanno costituito un  gruppo  consiliare
esistente  al  momento della pubblicazione del decreto del Presidente
della Giunta di convocazione dei comizi elettorali, e per quelli che,
costituiti inizialmente in gruppo consiliare, hanno nel  corso  della
legislatura  mutato  simbolo  e denominazione, fatta eccezione per il
gruppo  misto,  non  e'  richiesta  alcuna  sottoscrizione.   Nessuna
presentazione  di  firme  e'  parimenti  richiesta nel caso in cui la
lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia
contenuto quello di un partito o gruppo  politico  esente  dall'onere
della raccolta di firme ai sensi del presente comma.
  4. I nomi dei candidati devono essere elencati e contrassegnati con
numeri  arabi  progressivi,  secondo  l'ordine  di  elenco,  ai  fini
dell'espressione dei voti di preferenza.
  5. La candidatura deve essere accettata con  dichiarazione  firmata
ed  autenticata da un notaio o da personale delle cancellerie e delle
segreterie giudiziarie collocato nella settima qualifica funzionale e
superiori o da un segretario comunale o altro funzionario  incaricato
dal  sindaco. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve
contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di  non  essere  in
alcuna  delle  condizioni previste dall'art. 15, comma 1, della legge
19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni  per  la  prevenzione  della
delinquenza  di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione
di pericolosita' sociale), come modificato  dalla  legge  18  gennaio
1992,  n.  16.  Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione
della firma  deve  essere  richiesta  ad  un  ufficio  diplomatico  o
consolare.
  6. Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, luogo e
data di nascita.
  7. Nessun candidato puo' essere compreso in piu' liste.
  8.  Ciascuna  delle  liste di candidati eventualmente presentate da
partiti o  gruppi  politici  espressi  dalla  minoranza  walser  puo'
collegarsi,  agli  effetti dell'assegnazione dei seggi prevista dagli
art. 50, 51 e 52, con altra lista  presentata  da  partito  o  gruppo
politico.    A tale scopo, nella dichiarazione di presentazione della
lista, deve  essere  indicata  la  lista  con  la  quale  si  intende
effettuare  il collegamento.  Le dichiarazioni di collegamento fra le
liste devono essere reciproche.
  9. Le liste dei candidati di cui  al  comma  8  devono  comprendere
ciascuna un numero di candidati non inferiore a tre e non superiore a
sei.  I  candidati  devono essere residenti da almeno tre anni in uno
dei Comuni walser di cui al comma 10.
  10. Le liste  dei  candidati  di  cui  al  comma  8  devono  essere
sottoscritte  con  le  modalita'  di  cui  al comma 2 e corredate dai
moduli di cui all'art. 7, comma 4,  contenenti  le  firme  di  almeno
quaranta  e  non  piu'  di  settanta  elettori,  iscritti nelle liste
elettorali   dei    Comuni    di    Issime,    Gressoney-La-Trinite',
Gressoney-Saint-Jean e Gaby."