(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 41 dell'8 settembre 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 1. L'art. 6 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta), gia' modificato dall'art. 2 della legge regionale 11 marzo 1993, n. 13, e' sostituito dal seguente: "Art. 6 (Liste dei candidati). - 1. Le liste dei candidati devono comprendere ciascuna un numero di candidati non inferiore a diciotto e non superiore a trentacinque. 2. Le liste dei candidati devono essere sottoscritte dal presidente o segretario regionale dei partiti, movimenti o gruppi politici, ovvero da rappresentanti da loro indicati con mandato autenticato da notaio. Qualora tali organi non fossero previsti dai relativi statuti o per qualsiasi ragione non fossero in carica, la sottoscrizione puo' essere effettuata o il relativo mandato puo' essere conferito dal dirigente regionale del partito o del raggruppamento politico. La carica dei sottoscrittori deve essere comprovata con attestazioni dei rispettivi segretari o presidenti nazionali oppure con estratti autentici dei relativi verbali di nomina, nel caso di organizzazione locale. Il sottoscrittore della lista puo' essere compreso nell'elenco dei candidati. La lista dei candidati deve essere corredata dai moduli di cui all'art. 7, comma 4, contenenti le firme di non meno di cinquecento e non piu' di ottocento elettori, fatto salvo quanto disposto dal comma 10. 3. Per i partiti o gruppi politici che hanno avuto almeno un eletto nella legislatura in corso ed hanno costituito un gruppo consiliare esistente al momento della pubblicazione del decreto del Presidente della Giunta di convocazione dei comizi elettorali, e per quelli che, costituiti inizialmente in gruppo consiliare, hanno nel corso della legislatura mutato simbolo e denominazione, fatta eccezione per il gruppo misto, non e' richiesta alcuna sottoscrizione. Nessuna presentazione di firme e' parimenti richiesta nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente dall'onere della raccolta di firme ai sensi del presente comma. 4. I nomi dei candidati devono essere elencati e contrassegnati con numeri arabi progressivi, secondo l'ordine di elenco, ai fini dell'espressione dei voti di preferenza. 5. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un notaio o da personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie collocato nella settima qualifica funzionale e superiori o da un segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dall'art. 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale), come modificato dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare. 6. Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita. 7. Nessun candidato puo' essere compreso in piu' liste. 8. Ciascuna delle liste di candidati eventualmente presentate da partiti o gruppi politici espressi dalla minoranza walser puo' collegarsi, agli effetti dell'assegnazione dei seggi prevista dagli art. 50, 51 e 52, con altra lista presentata da partito o gruppo politico. A tale scopo, nella dichiarazione di presentazione della lista, deve essere indicata la lista con la quale si intende effettuare il collegamento. Le dichiarazioni di collegamento fra le liste devono essere reciproche. 9. Le liste dei candidati di cui al comma 8 devono comprendere ciascuna un numero di candidati non inferiore a tre e non superiore a sei. I candidati devono essere residenti da almeno tre anni in uno dei Comuni walser di cui al comma 10. 10. Le liste dei candidati di cui al comma 8 devono essere sottoscritte con le modalita' di cui al comma 2 e corredate dai moduli di cui all'art. 7, comma 4, contenenti le firme di almeno quaranta e non piu' di settanta elettori, iscritti nelle liste elettorali dei Comuni di Issime, Gressoney-La-Trinite', Gressoney-Saint-Jean e Gaby."