(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 73 del 9 settembre 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Istituzione dell'azienda 1. Con la presente legge, la Regione riordina le funzioni attribuite agli enti regionali che operano nei settori agricolo, forestale e agroalimentare, per migliorare lo sviluppo tecnico ed economico. 2. E' istituita l'Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agroalimentare, denominata Veneto Agricoltura. 3. L'Azienda e' ente di diritto pubblico economico dotato di personalita' giuridica propria ed opera in attuazione di indirizzi e direttive emanati rispettivamente dal Consiglio e dalla Giunta regionale che ne esercita anche la vigilanza. 4. Sono soppressi l'Ente di sviluppo agricolo del Veneto, l'Azienda regionale delle foreste e l'Istituto lattiero caseario e per le biotecnologie agroalimentari di Thiene, istituiti rispettivamente con le leggi regionali 9 marzo 1977, n. 27, 9 giugno 1975, n. 67, 16 maggio 1980, n. 58, e successive modificazioni.