(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 36 del 10 settembre 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. La Regione Piemonte, in attuazione degli obiettivi previsti dal Piano regionale dei Trasporti e dalla legge regionale 23 gennaio 1986, n. 1 (legge generale sui trasporti e sulla viabilita'), promuove e favorisce un sistema di trasporto pubblico integrato tra servizi e infrastrutture stradali e ferroviarie, riconoscendo al sistema dei trasporti il carattere di servizio sociale e di strumento essenziale per il conseguimento degli obiettivi fissati dalla programmazione economica nazionale e regionale.