(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 36
                       del 10 settembre 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
  1. La Regione Piemonte, in attuazione degli obiettivi previsti  dal
Piano  regionale  dei  Trasporti  e  dalla legge regionale 23 gennaio
1986, n.  1  (legge  generale  sui  trasporti  e  sulla  viabilita'),
promuove  e  favorisce un sistema di trasporto pubblico integrato tra
servizi e infrastrutture  stradali  e  ferroviarie,  riconoscendo  al
sistema dei trasporti il carattere di servizio sociale e di strumento
essenziale   per  il  conseguimento  degli  obiettivi  fissati  dalla
programmazione economica nazionale e regionale.