(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 36
                       del 10 settembre 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
  1. Allo scopo di  consentire  una  sollecita  riqualificazione  del
patrimonio edilizio sanitario la Regione eroga alle aziende sanitarie
finanziamenti  in  conto capitale aggiuntivi rispetto a quelli di cui
all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 18 gennaio 1995, n.  8
(Finanziamento, gestione patrimoniale ed economico finanziaria  delle
Unita' sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere), finalizzati, in
via prioritaria, all'esecuzione di opere strutturali di adeguamento a
norme di sicurezza.