(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 36 del 10 settembre 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. Allo scopo di consentire una sollecita riqualificazione del patrimonio edilizio sanitario la Regione eroga alle aziende sanitarie finanziamenti in conto capitale aggiuntivi rispetto a quelli di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 18 gennaio 1995, n. 8 (Finanziamento, gestione patrimoniale ed economico finanziaria delle Unita' sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere), finalizzati, in via prioritaria, all'esecuzione di opere strutturali di adeguamento a norme di sicurezza.