(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 52 del 20 settembre 1997) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Visto lo statuto della Regione; Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana, approvato con decreto del presidente della Regione 28 febbraio 1979, n. 70 ed, in particolare, l'art. 2; Vista la legge regionale 23 maggio 1991, n. 35, recante "Modifiche ed integrazioni alla legislazione regionale in materia di artigianato. Norme in favore delle casalinghe" ed, in particolare, l'art. 40; Ritenuto di dover provvedere all'emanazione di un apposito regolamento al fine di determinare in maniera organica ed unitaria su tutto il territorio regionale le linee guida a cui i comuni sono tenuti ad adeguarsi nel disciplinare l'attivita' di estetista; Visto il parere della Commissione regionale per l'artigianato di cui ai verbali del 21 maggio 1996, 10 luglio 1996 e 8 ottobre 1996; Udito il parere n. 64 reso dal Consiglio di giustizia amministrativa nell'adunanza del 18 marzo 1997; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 170 del 9 maggio 1997; Su proposta dell'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca; Emana: Lo schema di regolamento comunale per la disciplina dell'attivita' di estetista. Art. 1. I comuni, al fine di disciplinare l'attivita' di estetista in conformita' alle disposizioni recate dal capo II della legge regionale 23 maggio 1991, n. 35, sono tenuti ad adottare apposito regolamento sulla base dello schema di cui all'allegato "A".