(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 52
                       del 20 settembre 1997)
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
  Visto lo statuto della Regione;
  Visto  il  testo  unico  delle leggi sull'ordinamento del governo e
dell'amministrazione della Regione siciliana, approvato  con  decreto
del  presidente  della  Regione  28  febbraio  1979,  n.  70  ed,  in
particolare, l'art. 2;
  Vista la legge regionale 23 maggio 1991, n. 35, recante  "Modifiche
ed   integrazioni   alla   legislazione   regionale   in  materia  di
artigianato.  Norme in favore delle casalinghe" ed,  in  particolare,
l'art. 40;
  Ritenuto   di   dover  provvedere  all'emanazione  di  un  apposito
regolamento al fine di determinare in maniera organica ed unitaria su
tutto il territorio regionale le linee guida  a  cui  i  comuni  sono
tenuti ad adeguarsi nel disciplinare l'attivita' di estetista;
  Visto  il  parere  della Commissione regionale per l'artigianato di
cui ai verbali del 21 maggio 1996, 10 luglio 1996 e 8 ottobre 1996;
  Udito  il  parere  n.  64   reso   dal   Consiglio   di   giustizia
amministrativa nell'adunanza del 18 marzo 1997;
  Vista  la  deliberazione della giunta regionale n. 170 del 9 maggio
1997;
  Su  proposta  dell'assessore  regionale  per  la  cooperazione,  il
commercio, l'artigianato e la pesca;
 
                               Emana:
 
  Lo  schema di regolamento comunale per la disciplina dell'attivita'
di estetista.
 
                               Art. 1.
 
  I comuni, al fine  di  disciplinare  l'attivita'  di  estetista  in
conformita'   alle  disposizioni  recate  dal  capo  II  della  legge
regionale 23 maggio 1991, n. 35, sono  tenuti  ad  adottare  apposito
regolamento sulla base dello schema di cui all'allegato "A".