(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 75 del 16 settembre 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga il seguente regolamento regionale: Art. 1. Finalita' 1. Al fine di assicurare una omogenea applicazione sul territorio della legge regionale 18 aprile 1997, n. 9 e dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 21 della medesima vengono emanate di seguito disposizioni attuative con particolare riferimento alle norme igienico sanitarie.