(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 75
                       del 16 settembre 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
il seguente regolamento regionale:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
  1. Al fine di assicurare una omogenea applicazione  sul  territorio
della legge regionale 18 aprile 1997, n. 9 e dare attuazione a quanto
disposto  dall'articolo  21 della medesima vengono emanate di seguito
disposizioni  attuative  con  particolare  riferimento   alle   norme
igienico sanitarie.