(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 12 del 15 luglio 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. La presente legge disciplina l'organizzazione turistica della Regione Abruzzo sulla base delle leggi 17 maggio 1983, n. 217, 8 giugno 1990, n. 142, e 30 maggio 1995, n. 203, definendo l'attivita' della Regione e l'esercizio delle funzioni attribuite o delegate agli Enti Locali territoriali e agli altri Enti ed organismi interessati allo sviluppo del Turismo.