(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 12
                         del 15 luglio 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
  1. La presente legge disciplina  l'organizzazione  turistica  della
Regione  Abruzzo  sulla  base  delle  leggi 17 maggio 1983, n. 217, 8
giugno 1990, n. 142, e 30 maggio 1995, n. 203, definendo  l'attivita'
della Regione e l'esercizio delle funzioni attribuite o delegate agli
Enti  Locali  territoriali e agli altri Enti ed organismi interessati
allo sviluppo del Turismo.