(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 12 del 15 luglio 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' La Regione, in armonia con lo Statuto, promuove e sostiene la qualificazione ed il potenziamento degli impianti destinati ad uso sportivo e ricreativo, con particolare riferimento agli interventi di adeguamento e di miglioramento delle strutture esistenti.