(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 12
                         del 15 luglio 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
  La  Regione,  in  armonia  con  lo  Statuto, promuove e sostiene la
qualificazione ed il potenziamento degli impianti  destinati  ad  uso
sportivo e ricreativo, con particolare riferimento agli interventi di
adeguamento e di miglioramento delle strutture esistenti.