(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 14 dell'8 agosto 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Il gioco e' un diritto inalienabile delle bambine e dei bambini. Questi devono potervisi dedicare in forma appropriata alla loro eta' e poter partecipare liberamente alla vita culturale della propria comunita', anche attraverso proprie espressioni dirette. La Regione tutela il diritto al gioco infantile promuovendo, anche attraverso l'erogazione di contributi in conto capitale, la costituzione di ludoteche pubbliche o private, ovvero gestite dal comune o da cooperative, associazioni, enti o aziende, soggetti privati iscritti all'albo di cui al successivo art. 3.