(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 14
                         dell'8 agosto 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  Il  gioco  e'  un diritto inalienabile delle bambine e dei bambini.
Questi devono potervisi dedicare in forma appropriata alla loro  eta'
e  poter  partecipare  liberamente  alla vita culturale della propria
comunita', anche attraverso proprie espressioni dirette.
  La Regione tutela il diritto al gioco infantile promuovendo,  anche
attraverso   l'erogazione   di   contributi  in  conto  capitale,  la
costituzione di ludoteche pubbliche o  private,  ovvero  gestite  dal
comune  o  da  cooperative,  associazioni,  enti  o aziende, soggetti
privati iscritti all'albo di cui al successivo art. 3.