(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 16 del 24 settembre 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse finalizzate al finanziamento delle Politiche regionali di sostegno all'occupazione desumibili dalla vigente normativa, riconducibile alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 61 e successive rettifiche ed integrazioni, concernente "Fondo regionale per l'incentivazione dell'occupazione giovanile e per l'agevolazione della crescita imprenditoriale", alla legge regionale 22 dicembre 1995, n. 143 concernente "Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione per l'imprenditoria femminile", ed alla legge regionale 17 dicembre 1996, n. 136, relativa a "Interventi finalizzati allo sviluppo di iniziative imprenditoriali giovanili eco-compatibili nei territori dei Parchi Nazionali, Regionali e delle Riserve Naturali istituite con legge regionale", e' istituito un "Fondo unico per le Politiche del Lavoro" alimentato dai capitoli di bilancio di riferimento delle medesime leggi regionali, e dalle risorse aggiuntive prelevate dal Cap. 323000 concernente "Fondo globale per spese correnti" del Bilancio corrente, secondo le modalita' definite nell'art 8. 2. Il Fondo costituito ai sensi del comma 1 e' dotato per l'anno 1997 di risorse finanziarie pari a 16 miliardi.