(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 16
                       del 24 settembre 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
              IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  Allo  scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse finalizzate
al   finanziamento   delle   Politiche    regionali    di    sostegno
all'occupazione  desumibili  dalla  vigente  normativa, riconducibile
alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 61 e successive rettifiche
ed integrazioni, concernente "Fondo  regionale  per  l'incentivazione
dell'occupazione   giovanile  e  per  l'agevolazione  della  crescita
imprenditoriale", alla legge  regionale  22  dicembre  1995,  n.  143
concernente  "Interventi  per  la  promozione  di  nuove imprese e di
innovazione per l'imprenditoria femminile", ed alla  legge  regionale
17  dicembre  1996,  n.  136, relativa a "Interventi finalizzati allo
sviluppo di iniziative imprenditoriali giovanili eco-compatibili  nei
territori  dei  Parchi  Nazionali, Regionali e delle Riserve Naturali
istituite con legge regionale", e' istituito un "Fondo unico  per  le
Politiche   del  Lavoro"  alimentato  dai  capitoli  di  bilancio  di
riferimento  delle  medesime  leggi  regionali,   e   dalle   risorse
aggiuntive  prelevate  dal Cap. 323000 concernente "Fondo globale per
spese correnti" del Bilancio corrente, secondo le modalita'  definite
nell'art 8.
  2.  Il  Fondo  costituito ai sensi del comma 1 e' dotato per l'anno
1997 di risorse finanziarie pari a 16 miliardi.