(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 16
                       del 24 settembre 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
              IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  La  Regione  Abruzzo,  nell'ambito  delle  iniziative  di  medicina
preventiva dirette a ridurre il numero  dei  portatori  di  handicaps
mentali, motori e sensoriali, si adopera per:
   a)   l'impegno,   da   parte   delle   strutture,   ad  effettuare
gratuitamente   indagini   di   massa   per   la   diagnosi   precoce
dell'ipotiroidismo,  della  fenilchetonuria  e per le altre eventuali
patologie per le quali e' possibile uno screening di massa, in  tutti
i  neonati della Regione Abruzzo, nel rispetto delle condizioni e dei
limiti posti dagli artt.  32 della Costituzione e 33, secondo  comma,
della  legge  23  dicembre  1978,  n. 833 e dall'art. 6 della legge 5
febbraio 1992, n. 104;
   b) la  gratuita'  di  indagini  prenatali  per  l'accertamento  di
malattie genetiche in gravidanze a rischio;
   c)   la   gratuita'  di  accertamenti  post-natali  per  patologie
genetiche in soggetti con sospetto diagnostico;
   d) la gratuita' della consulenza genetica in  tutte  le  coppie  e
individui che ne facciano richiesta;
   e) la gratuita' di accertamenti strumentali e prenatali relativi a
malformazioni congenite di organi e apparati;
   f) la rilevazione epidemiologica degli handicaps.