(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 16 del 24 settembre 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. La Regione Abruzzo, nell'ambito delle iniziative di medicina preventiva dirette a ridurre il numero dei portatori di handicaps mentali, motori e sensoriali, si adopera per: a) l'impegno, da parte delle strutture, ad effettuare gratuitamente indagini di massa per la diagnosi precoce dell'ipotiroidismo, della fenilchetonuria e per le altre eventuali patologie per le quali e' possibile uno screening di massa, in tutti i neonati della Regione Abruzzo, nel rispetto delle condizioni e dei limiti posti dagli artt. 32 della Costituzione e 33, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dall'art. 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; b) la gratuita' di indagini prenatali per l'accertamento di malattie genetiche in gravidanze a rischio; c) la gratuita' di accertamenti post-natali per patologie genetiche in soggetti con sospetto diagnostico; d) la gratuita' della consulenza genetica in tutte le coppie e individui che ne facciano richiesta; e) la gratuita' di accertamenti strumentali e prenatali relativi a malformazioni congenite di organi e apparati; f) la rilevazione epidemiologica degli handicaps.