(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale
          della Regione Calabria n. 103 del 9 ottobre 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  All'articolo  3  della  legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3,
dopo il primo comma si aggiunge il seguente:
  "2. La partecipazione ad una delle sedute degli Organi  di  cui  al
comma  precedente  - in tutto o in parte contemporanea - non comporta
alcuna detrazione".
  2. Il primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 14 febbraio
1996, n. 3, e' sostituito dal seguente:
  "1. Ai Consiglieri regionali  viene  corrisposto  un  rimborso  per
spese   di   trasporto,   per   venti   accessi   mensili,  calcolato
moltiplicando  il  doppio  della  distanza  tra  la   residenza   del
Consigliere  e  la  sede  del  Consiglio  regionale  per  il costo di
esercizio al chilometro di un'automobile di 17  cavalli  fiscali  per
una  percorrenza  media  annuale  di 30.000 chilometri in riferinento
alle tabelle dell'Automobil Club Italiano. Qualora  il  doppio  della
distanza  suddetta superi i 120 km., per la parte eccedente i 120 km.
il rimborso viene  calcolato  moltiplicando  tale  eccedenza  per  un
quinto  del prezzo di un litro di benzina super. Per ogni giornata di
assenza, anche se  per  congedo,  dai  lavori  del  Consiglio,  delle
Commissioni  permanenti  e  speciali, della Conferenza dei Capigruppo
sara' operata  una  trattenuta  pari  ad  un  ventesimo  dell'importo
mensile  determinato.  Si considera presente il Consigliere che abbia
partecipato ad altra riunione - in tutto o in parte  contemporanea  -
del   Consiglio   della  Giunta,  della  Conferenza  dei  Capigruppo,
dell'Ufficio di Presidenza, delle Commissioni di cui e' componente  o
si  trovi  in  missione  fuori Regione su disposizione del Presidente
della Giunta o del Consiglio".