(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 103 del 9 ottobre 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. All'articolo 3 della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3, dopo il primo comma si aggiunge il seguente: "2. La partecipazione ad una delle sedute degli Organi di cui al comma precedente - in tutto o in parte contemporanea - non comporta alcuna detrazione". 2. Il primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3, e' sostituito dal seguente: "1. Ai Consiglieri regionali viene corrisposto un rimborso per spese di trasporto, per venti accessi mensili, calcolato moltiplicando il doppio della distanza tra la residenza del Consigliere e la sede del Consiglio regionale per il costo di esercizio al chilometro di un'automobile di 17 cavalli fiscali per una percorrenza media annuale di 30.000 chilometri in riferinento alle tabelle dell'Automobil Club Italiano. Qualora il doppio della distanza suddetta superi i 120 km., per la parte eccedente i 120 km. il rimborso viene calcolato moltiplicando tale eccedenza per un quinto del prezzo di un litro di benzina super. Per ogni giornata di assenza, anche se per congedo, dai lavori del Consiglio, delle Commissioni permanenti e speciali, della Conferenza dei Capigruppo sara' operata una trattenuta pari ad un ventesimo dell'importo mensile determinato. Si considera presente il Consigliere che abbia partecipato ad altra riunione - in tutto o in parte contemporanea - del Consiglio della Giunta, della Conferenza dei Capigruppo, dell'Ufficio di Presidenza, delle Commissioni di cui e' componente o si trovi in missione fuori Regione su disposizione del Presidente della Giunta o del Consiglio".