(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 25 del 10 settembre 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Base imponibile e determinazione del tributo 1. La base imponibile del tributo, di cui all'art. 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' costituita dalla quantita' dei rifiuti conferiti, determinata sulla base delle annotazioni effettuate nei registri tenuti in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. 2. Con riferimento alla classificazione contenuta nell'articolo 7 del decreto legislativo n. 22 del 1997, per l'anno 1998 l'ammontare dell'imposta e' determinato: a) in lire 4 al chilogrammo per i rifiuti speciali dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico; b) in lire 15 al chilogrammo per gli altri rifiuti speciali; c) in lire 20 al chilogrammo per la frazione secca dei rifiuti solidi urbani provenienti da raccolta differenziata ovvero da separazione meccanica; d) in lire 30 al chilogrammo per i rifiuti urbani smaltiti tal quali. 3. Per gli anni successivi al 1998, la Regione fissa con propria legge, da adottare entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, l'ammontare dell'imposta. In caso di mancata determinazione dell'imposta nel termine stabilito, si intende prorogata la misura vigente. 4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 29, della legge n. 549 del 1995 il tributo e' determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo espresso in chilogrammi, dei rifiuti conferiti, nonche' per il coefficiente di corrrezione stabilito con decreto del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio, dell'artigianato. 5. Gli scarti e sovvalli di rifiuti pericolosi e di rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani, derivanti da operazioni di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio in impianti a tecnologia complessa; conferiti ai fini dello smaltimento in discariche di prima categoria, sono soggetti al pagamento del tributo nella misura del 20 per cento dell'ammontare determinato ai sensi del comma 4, per i rifiuti di cui al comma 2, lettere c) e d). 6. Gli scarti e sovvalli dei rifiuti speciali, derivanti da operazioni di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio in impianti a tecnologia complessa, conferiti ai fini dello smaltimento in discariche di seconda categoria tipo B e tipo C e di terza categoria, sono soggetti al pagamento del tributo nella misura del 20 per cento dell'ammontare determinato ai sensi del comma 4, per i rifiuti speciali di cui al comma 2, lettera b). 7. I fanghi, anche palabili, sono soggetti al pagamento del tributo nella misura del 20 per cento dell'ammontare determinato ai sensi del comma 4, per i rifiuti speciali, di cui al comma 2, lettera b). 8. I rifiuti conferiti in impianti di incenerimento, senza recupero di energia, sono soggetti al pagamento del tributo nella misura del 20 per cento dell'ammontare determinato ai sensi del comma 4, rispettivamente per i rifiuti di cui al comma 2, lettere b), e d). La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio. Roma, 4 settembre 1997 BADALONI Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 1 settembre 1997.