(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 25
                       del 10 settembre 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
            Base imponibile e determinazione del tributo
 
  1. La base imponibile del tributo, di cui  all'art.  3,  comma  24,
della  legge  28 dicembre 1995, n. 549, e' costituita dalla quantita'
dei rifiuti  conferiti,  determinata  sulla  base  delle  annotazioni
effettuate  nei  registri  tenuti  in attuazione dell'articolo 12 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
  2. Con riferimento alla classificazione contenuta  nell'articolo  7
del  decreto  legislativo n. 22 del 1997, per l'anno 1998 l'ammontare
dell'imposta e' determinato:
   a) in lire 4 al chilogrammo per i  rifiuti  speciali  dei  settori
minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico;
   b) in lire 15 al chilogrammo per gli altri rifiuti speciali;
   c)  in  lire  20  al chilogrammo per la frazione secca dei rifiuti
solidi  urbani  provenienti  da  raccolta  differenziata  ovvero   da
separazione meccanica;
   d)  in  lire  30  al chilogrammo per i rifiuti urbani smaltiti tal
quali.
  3. Per gli anni successivi al 1998, la Regione  fissa  con  propria
legge,  da  adottare  entro  il  31  luglio  di  ogni anno per l'anno
successivo,   l'ammontare   dell'imposta.   In   caso   di    mancata
determinazione   dell'imposta   nel  termine  stabilito,  si  intende
prorogata la misura vigente.
  4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 29, della legge n. 549 del  1995
il  tributo e' determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per
il quantitativo  espresso  in  chilogrammi,  dei  rifiuti  conferiti,
nonche'  per il coefficiente di corrrezione stabilito con decreto del
Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministro  dell'industria,
del commercio, dell'artigianato.
  5.  Gli scarti e sovvalli di rifiuti pericolosi e di rifiuti urbani
e  speciali  assimilati  agli  urbani,  derivanti  da  operazioni  di
selezione  automatica,  riciclaggio  e  compostaggio  in  impianti  a
tecnologia  complessa;  conferiti  ai  fini  dello   smaltimento   in
discariche di prima categoria, sono soggetti al pagamento del tributo
nella misura del 20 per cento dell'ammontare determinato ai sensi del
comma 4, per i rifiuti di cui al comma 2, lettere c) e d).
  6.  Gli  scarti  e  sovvalli  dei  rifiuti  speciali,  derivanti da
operazioni di selezione automatica,  riciclaggio  e  compostaggio  in
impianti  a tecnologia complessa, conferiti ai fini dello smaltimento
in discariche di seconda categoria  tipo  B  e  tipo  C  e  di  terza
categoria, sono soggetti al pagamento del tributo nella misura del 20
per  cento  dell'ammontare  determinato  ai  sensi del comma 4, per i
rifiuti speciali di cui al comma 2, lettera b).
  7. I fanghi, anche palabili, sono soggetti al pagamento del tributo
nella misura del 20 per cento dell'ammontare determinato ai sensi del
comma 4, per i rifiuti speciali, di cui al comma 2, lettera b).
  8. I rifiuti conferiti in impianti di incenerimento, senza recupero
di energia, sono soggetti al pagamento del tributo nella  misura  del
20  per  cento  dell'ammontare  determinato  ai  sensi  del  comma 4,
rispettivamente per i rifiuti di cui al comma 2, lettere b), e d).
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
ufficiale  della regione Lazio. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.
   Roma, 4 settembre 1997
                              BADALONI
  Il visto  del  Commissario  del  Governo  e'  stato  apposto  il  1
settembre 1997.