(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale
         della Regione Lombardia n. 43 del 20 ottobre 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale
 
                               Art. 1.
 
  1 Il comma 5 dell'art. 13 della legge regionale 8 novembre 1996, n.
32 e' abrogato.
  2.  Sino  all'entrata  in  vigore   dei   piani   territoriali   di
coordinamento  di  cui  all'art. 17 della legge regionale 30 novembre
1983, n. 86,  le  aree  oggetto  di  divieto  assoluto  di  esercizio
venatorio  nei parchi regionali ai sensi delle leggi 6 dicembre 1991,
n. 394 e 11 febbraio 1992, n. 157, coincidono con le riserve naturali
e con le aree a parco naturale comprese nei P.T.C.  gia'  adottati  o
per  le quali e' stata presentata la proposta dagli enti gestori alla
data di entrata in vigore della presente legge.