(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 43 del 20 ottobre 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale Art. 1. 1 Il comma 5 dell'art. 13 della legge regionale 8 novembre 1996, n. 32 e' abrogato. 2. Sino all'entrata in vigore dei piani territoriali di coordinamento di cui all'art. 17 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86, le aree oggetto di divieto assoluto di esercizio venatorio nei parchi regionali ai sensi delle leggi 6 dicembre 1991, n. 394 e 11 febbraio 1992, n. 157, coincidono con le riserve naturali e con le aree a parco naturale comprese nei P.T.C. gia' adottati o per le quali e' stata presentata la proposta dagli enti gestori alla data di entrata in vigore della presente legge.