(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 7 dal 1 aprile 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA COMMISSIONE DI CONTROLLO Non ha rilevato vizi di legittimita' IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga il seguente regolamento: Art. 1. Le Province, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 10 agosto 1993, n. 19, istituiscono, nei propri ambiti, su terreni incolti o a coltura svantaggiata, zone per l'allenamento, l'addestramento dei cani e per le gare cinofile affidandone la gestione, per una durata triennale, alle associazioni venatorie, gruppi cinofili dell'ENCI e Societa' specializzate allo stesso ente affiliate, riconosciute a livello nazionale ed operanti nella Regione ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati.