(Pubblicato  nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 7
                         dal 1 aprile 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     LA COMMISSIONE DI CONTROLLO
                Non ha rilevato vizi di legittimita'
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
 
  Le  Province, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 10 agosto
1993, n. 19, istituiscono, nei propri ambiti, su terreni incolti o  a
coltura  svantaggiata,  zone  per  l'allenamento, l'addestramento dei
cani e per le gare cinofile affidandone la gestione, per  una  durata
triennale,  alle  associazioni venatorie, gruppi cinofili dell'ENCI e
Societa' specializzate allo stesso  ente  affiliate,  riconosciute  a
livello  nazionale  ed  operanti nella Regione ovvero ad imprenditori
agricoli singoli o associati.