(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 11 dal 31 maggio 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA COMMISSIONE DI CONTROLLO Non ha rilevato vizi di legittimita' IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga il seguente regolamento: Art. 1. Finalita' 1. Al fine di recuperare e valorizzare dal punto di vista turistico aree marginali del proprio territorio caratterizzate da scarso rilievo faunistico, favorendo nel contempo un reddito integrativo all'attivita' agricola, la Regione, ai sensi dell'ari. 26 della legge regionale 19/1993, sentito l'I.N.F.S. e le Comunita' Montane interessate, istituisce aziende agri-turistiche-venatorie. 2. Le aziende agri-turistico-venatorie sono gestite ai fini di impresa agricola e possono essere concesse a imprenditori agricoli, singoli o associati, dei fondi interessati alla costituzione, a cooperative nonche' ai comuni montani per le finalita' di cui all'art. 8 della legge 31 gennaio 1994 n. 97. 4. Le aziende agri-turistico-venatorie sono soggette alla tassa annuale di concessione regionale e vengono affidate in gestione secondo le modalita' di cui all'art. 3 del presente regolamento. 5. Nei successivi articoli, le aziende agri-turistiche-venatorie vengono denominate "Aziende".