(Pubblicato  nel  Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 11
                         dal 31 maggio 1997)
 
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     LA COMMISSIONE DI CONTROLLO
                Non ha rilevato vizi di legittimita'
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
  1. Al fine di recuperare e valorizzare dal punto di vista turistico
aree  marginali  del  proprio  territorio  caratterizzate  da  scarso
rilievo  faunistico,  favorendo  nel  contempo un reddito integrativo
all'attivita' agricola, la Regione, ai sensi dell'ari. 26 della legge
regionale  19/1993,  sentito  l'I.N.F.S.  e  le   Comunita'   Montane
interessate, istituisce aziende agri-turistiche-venatorie.
  2.  Le  aziende  agri-turistico-venatorie  sono  gestite ai fini di
impresa agricola e possono essere concesse a  imprenditori  agricoli,
singoli  o  associati,  dei  fondi  interessati  alla costituzione, a
cooperative nonche'  ai  comuni  montani  per  le  finalita'  di  cui
all'art. 8 della legge 31 gennaio 1994 n. 97.
  4.  Le  aziende  agri-turistico-venatorie  sono soggette alla tassa
annuale di concessione  regionale  e  vengono  affidate  in  gestione
secondo le modalita' di cui all'art. 3 del presente regolamento.
  5.  Nei  successivi  articoli, le aziende agri-turistiche-venatorie
vengono denominate "Aziende".