(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 37
                        del 13 ottobre 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
  La   Regione   Toscana  con  la  presente  legge  intende  favorire
l'attivazione di un qualificato sistema di servizi, di infrastrutture
e di promozione per il sostegno del settore florovivaistico,  nonche'
promuovere le opportune forme di coordinamento tra i diversi soggetti
pubblici  operanti  in  tale  settore,  anche per la realizzazione di
specifiche azioni in attuazione del Regolamento CEE n. 2275/1996  che
istituisce  misure  specifiche  nel  settore  delle piante vive e dei
prodotti della fioricoltura.