(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 37 del 13 ottobre 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' La Regione Toscana con la presente legge intende favorire l'attivazione di un qualificato sistema di servizi, di infrastrutture e di promozione per il sostegno del settore florovivaistico, nonche' promuovere le opportune forme di coordinamento tra i diversi soggetti pubblici operanti in tale settore, anche per la realizzazione di specifiche azioni in attuazione del Regolamento CEE n. 2275/1996 che istituisce misure specifiche nel settore delle piante vive e dei prodotti della fioricoltura.