(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
     della Regione Trentino-Alto Adige n. 21 del 6 maggio 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                 Ambito di applicazione della legge
 
  1.  Dopo  la  lettera  c-ter)  del  comma 1 dell'art. 2 della legge
regionale 25 giugno 1995, n. 4 e' aggiunta la seguente:
  "c-quater) puo' conferire finanziamenti  ai  comuni  e  alle  forme
collaborative  intercomunali  di  cui  alla legge regionale 4 gennaio
1993, n. 1 in cui hanno sede le minoranze  linguistiche  su  progetti
dagli  stessi  presentati  alla  Giunta  regionale,  finalizzati alla
realizzazione di iniziative ai sensi della lettera c-bis).".
  2. Alla  lettera  e-ter)  del  comma  3  dell'art.  2  della  legge
regionale  25 giugno 1995, n. 4, le parole "funzionali all'attuazione
di iniziative volte alla valorizzazione  delle  minoranze  etniche,",
sono  sostituite  dalle  parole ", ivi compresi gli acquisti di beni,
funzionali all'attuazione di iniziative promosse da enti, istituti ed
associazioni, al fine  di  valorizzare  le  minoranze  etniche  e  di
diffondere,  anche  attraverso la documentazione storica, l'amicizia,
l'integrazione e la pace tra i popoli,".