(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 21 del 6 maggio 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Ambito di applicazione della legge 1. Dopo la lettera c-ter) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 25 giugno 1995, n. 4 e' aggiunta la seguente: "c-quater) puo' conferire finanziamenti ai comuni e alle forme collaborative intercomunali di cui alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 in cui hanno sede le minoranze linguistiche su progetti dagli stessi presentati alla Giunta regionale, finalizzati alla realizzazione di iniziative ai sensi della lettera c-bis).". 2. Alla lettera e-ter) del comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 25 giugno 1995, n. 4, le parole "funzionali all'attuazione di iniziative volte alla valorizzazione delle minoranze etniche,", sono sostituite dalle parole ", ivi compresi gli acquisti di beni, funzionali all'attuazione di iniziative promosse da enti, istituti ed associazioni, al fine di valorizzare le minoranze etniche e di diffondere, anche attraverso la documentazione storica, l'amicizia, l'integrazione e la pace tra i popoli,".