(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 39 del 26 agosto 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Dopo l'art. 35-quater della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 5 e' aggiunto il seguente: "Art. 35-quinquies (Incentivi per l'acquisizione di aree produttive). - 1. La Provincia autonoma di Bolzano si propone l'obiettivo di incentivare l'insediamento e l'ampliamento di imprese industriali, artigianali e commerciali all'ingrosso nel rispetto della normativa comunitaria vigente, affinche' possa essere garantito lo sviluppo economico dell'Alto Adige, incrementata la concorrenzialita' delle imprese altoatesine nonche' conseguita la creazione di preziosi posti di lavoro ovvero garantito il loro mantenimento. 2. Ai sensi del presente articolo puo' essere ammessa agli incentivi l'acquisizione di aree produttive. L'acquisizione di aree produttive comprende sia l'acquisto del terreno, sia il possesso a mezzo contratto di leasing. Possono beneficiare delle incentivazioni previste dal presente articolo esclusivamente le imprese industriali, artigianali, commerciali all'ingrosso, i comuni e i consorzi di comuni. 3. Per i progetti previsti dal comma 2 la Giunta provinciale puo' concedere sovvenzioni che possono raggiungere i limiti massimi stabiliti dalle seguenti lettere a) e b): a) contributo in soluzione unica fino al 15 per cento della spesa ritenuta ammissibile, oppure riduzione del prezzo di assegnazione di pari entita' nel caso di piccole imprese; b) contributo in soluzione unica fino al 7,5 per cento della spesa ritenuta ammissibile, oppure riduzione del prezzo di assegnazione di pari entita' nel caso di medie imprese. 4. La promozione di imprese che non rispondono alla definizione delle PMI e' possibile attraverso la notifica del caso specifico e comunque rispettando i limiti massimi indicati al comma 3, purche' l'aiuto superi il limite "de minimis". 5. Nei comuni della Provincia autonoma di Bolzano, che, conformemente alla decisione della Commissione del 26 gennaio 1994 per la determinazione dei territori soggetti all'obiettivo 5b del regolamento CEE n. 2052/1988, nel periodo 1994-1999 manifestano problemi di sviluppo, le percentuali indicate al comma 3, lettere a) e b) possono essere incrementate di 10 punti percentuali. 6. Sono considerate piccole e medie imprese, quelle che rispondono alla definizione prevista dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese. 7. Alle imprese che prendono in possesso il terreno produttivo a mezzo contratto di leasing, il contributo previsto dal comma 3 puo' essere concesso solo qualora l'impresa e la societa' di leasing, previa stipula di apposita convenzione, si impegnino che alla scadenza del contratto di leasing il terreno diventi proprieta' dell'impresa. 8. Se l'area produttiva viene assegnata con diritto di superficie l'impresa deve versare all'ente assegnante un canone annuale pari al 4 per cento del prezzo da rivalutare sulla base degli indici ISTAT con cadenza biennale. 9. L'assegnazione di terreni produttivi da parte della Provincia o di un comune si effettua ad un prezzo che viene determinato dall'Ufficio Estimo della Provincia in base alla stima del valore di mercato; il prezzo di mercato cosi' determinato e' ridotto nella misura del 25 per cento, qualora la legge o l'ente assegnante impongano all'assegnatario i seguenti vincoli: a) inalienabilita' del terreno oggetto dell'assenazione nonche' dell'immobile costruitovi; b) impossibilita' di dare in affitto od in locazione il terreno oggetto dell'assegnazione nonche' l'immobile costruitovi; c) impossibilita' di costituire sul terreno oggetto dell'assegnazione o sull'eventuale immobile costruitovi ogni altro diritto reale o di godimento. Il valore di mercato cosi' come determinato dall'Ufficio Estimo della Provincia ha una validita' di due anni, decorsi i quali si rende necessaria una nuova stima. Nel caso in cui le opere di urbanizzazione siano eseguite direttamente dagli assegnatari la stima si limita a valutare il valore del terreno non urbanizzato. 10. Nelle zone produttive di interesse provinciale l'incentivazione ai sensi del comma 3 avviene mediante riduzione del prezzo di assegnazione dei terreni oppure mediante concessione di contributo in soluzione unica. Nelle zone di interesse comunale detta incentivazione avviene mediante concesione di con tributo in soluzione unica. Nel caso infine di acquisto di aree produttive situate al di fuori di zone produttive l'agevolazione puo' avvenire mediante contributi in unica soluzione, qualora i relativi progetti risultino conformi al piano regolatore; in quest'ultimo caso i costi ammessi a contributo non possono essere superiori al prezzo di stima fissato dall'Ufficio Estimo della Provincia 11. Le agevolazioni ai sensi del presente articolo vengono deliberate dalla Giunta provinciale 12. In sede di prima applicazione del presente articolo, le imprese assegnatarie dopo il 1 dicembre 1994 di terreni in zone produttive di interesse provinciale, che per l'acquisto degli stesi abbiano pagato il prezzo senza fruire di agevolazioni, possono ricevere un contributo in unica soluzione, qualora cio' sia previsto dalla deliberazione di assegnazione definitiva. Per poter beneficiare di tale finanziamento deve essere inoltrata domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In sede di prima applicazione. le agevolazioni previste per le zone produttive di interesse comunale o fuori dalle zone produttive, sotto forma di contributo in soluzione unica, possono essere concesse ai richiedenti la cui domanda di contribuzione sia stata approvata dalla Giunta provinciale dopo il 1 dicembre 1994 e purche' presentino la relativa domanda entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Le domande giacenti, non ancora approvate dalla Giunta provinciale, soggiacciono alle disposizioni previste dal presente articolo; cio' vale anche per le agevolazioni previste dal comma 8. 13. Per l'attuazione del presente articolo verranno emanati appositi criteri di attuazione ai sensi della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17.".