(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale
     della Regione Trentino-Alto Adige n. 39 del 26 agosto 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
 
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  Dopo l'art. 35-quater della legge provinciale 20 agosto 1972, n.  5
e' aggiunto il seguente:
  "Art.  35-quinquies   (Incentivi   per   l'acquisizione   di   aree
produttive).    -  1.  La  Provincia  autonoma  di Bolzano si propone
l'obiettivo di incentivare l'insediamento e l'ampliamento di  imprese
industriali,  artigianali  e  commerciali  all'ingrosso  nel rispetto
della normativa comunitaria vigente, affinche' possa essere garantito
lo   sviluppo   economico   dell'Alto    Adige,    incrementata    la
concorrenzialita'  delle  imprese  altoatesine  nonche' conseguita la
creazione di preziosi  posti  di  lavoro  ovvero  garantito  il  loro
mantenimento.
  2.  Ai  sensi  del  presente  articolo  puo'  essere  ammessa  agli
incentivi l'acquisizione di aree produttive. L'acquisizione  di  aree
produttive  comprende  sia  l'acquisto del terreno, sia il possesso a
mezzo contratto di leasing. Possono beneficiare delle  incentivazioni
previste dal presente articolo esclusivamente le imprese industriali,
artigianali,  commerciali  all'ingrosso,  i  comuni  e  i consorzi di
comuni.
  3. Per i progetti previsti dal comma 2 la Giunta  provinciale  puo'
concedere  sovvenzioni  che  possono  raggiungere  i  limiti  massimi
stabiliti dalle seguenti lettere a) e b):
   a) contributo in soluzione unica fino al 15 per cento della  spesa
ritenuta  ammissibile, oppure riduzione del prezzo di assegnazione di
pari entita' nel caso di piccole imprese;
   b) contributo in soluzione unica fino al 7,5 per cento della spesa
ritenuta  ammissibile, oppure riduzione del prezzo di assegnazione di
pari entita' nel caso di medie imprese.
  4. La promozione di imprese che  non  rispondono  alla  definizione
delle  PMI  e'  possibile attraverso la notifica del caso specifico e
comunque rispettando i limiti massimi indicati al  comma  3,  purche'
l'aiuto superi il limite "de minimis".
  5.   Nei   comuni   della   Provincia  autonoma  di  Bolzano,  che,
conformemente alla decisione della Commissione del  26  gennaio  1994
per  la  determinazione  dei  territori soggetti all'obiettivo 5b del
regolamento CEE  n.  2052/1988,  nel  periodo  1994-1999  manifestano
problemi  di sviluppo, le percentuali indicate al comma 3, lettere a)
e b) possono essere incrementate di 10 punti percentuali.
  6. Sono considerate piccole e medie imprese, quelle che  rispondono
alla  definizione prevista dalla disciplina comunitaria in materia di
aiuti di Stato alle piccole e medie imprese.
  7. Alle imprese che prendono in possesso il  terreno  produttivo  a
mezzo  contratto  di leasing, il contributo previsto dal comma 3 puo'
essere concesso solo qualora l'impresa  e  la  societa'  di  leasing,
previa  stipula  di  apposita  convenzione,  si  impegnino  che  alla
scadenza del contratto  di  leasing  il  terreno  diventi  proprieta'
dell'impresa.
  8.  Se  l'area produttiva viene assegnata con diritto di superficie
l'impresa deve versare all'ente assegnante un canone annuale pari  al
4  per  cento  del prezzo da rivalutare sulla base degli indici ISTAT
con cadenza biennale.
  9. L'assegnazione di terreni produttivi da parte della Provincia  o
di  un  comune  si  effettua  ad  un  prezzo  che  viene  determinato
dall'Ufficio Estimo della Provincia in base alla stima del valore  di
mercato;  il  prezzo  di  mercato  cosi' determinato e' ridotto nella
misura del 25  per  cento,  qualora  la  legge  o  l'ente  assegnante
impongano all'assegnatario i seguenti vincoli:
   a)  inalienabilita'  del  terreno oggetto dell'assenazione nonche'
dell'immobile costruitovi;
   b) impossibilita' di dare in affitto od in  locazione  il  terreno
oggetto dell'assegnazione nonche' l'immobile costruitovi;
   c)    impossibilita'    di    costituire   sul   terreno   oggetto
dell'assegnazione o sull'eventuale immobile  costruitovi  ogni  altro
diritto reale o di godimento.
  Il  valore  di  mercato  cosi' come determinato dall'Ufficio Estimo
della Provincia ha una validita' di due  anni,  decorsi  i  quali  si
rende  necessaria  una  nuova  stima.  Nel  caso  in  cui le opere di
urbanizzazione siano eseguite direttamente dagli assegnatari la stima
si limita a valutare il valore del terreno non urbanizzato.
  10. Nelle zone produttive di interesse provinciale l'incentivazione
ai sensi del  comma  3  avviene  mediante  riduzione  del  prezzo  di
assegnazione dei terreni oppure mediante concessione di contributo in
soluzione   unica.   Nelle   zone   di   interesse   comunale   detta
incentivazione  avviene  mediante  concesione  di  con   tributo   in
soluzione  unica.  Nel  caso  infine  di  acquisto di aree produttive
situate al di fuori di zone produttive l'agevolazione  puo'  avvenire
mediante  contributi  in unica soluzione, qualora i relativi progetti
risultino conformi al piano regolatore; in quest'ultimo caso i  costi
ammessi  a contributo non possono essere superiori al prezzo di stima
fissato dall'Ufficio Estimo della Provincia
  11.   Le  agevolazioni  ai  sensi  del  presente  articolo  vengono
deliberate dalla Giunta provinciale
  12. In sede di prima applicazione del presente articolo, le imprese
assegnatarie dopo il 1 dicembre 1994 di terreni in zone produttive di
interesse provinciale, che per l'acquisto degli stesi abbiano  pagato
il   prezzo   senza  fruire  di  agevolazioni,  possono  ricevere  un
contributo in  unica  soluzione,  qualora  cio'  sia  previsto  dalla
deliberazione  di  assegnazione  definitiva. Per poter beneficiare di
tale finanziamento  deve  essere  inoltrata  domanda  entro  sessanta
giorni  dalla data di entrata in vigore della presente legge. In sede
di  prima  applicazione.    le  agevolazioni  previste  per  le  zone
produttive di interesse comunale o fuori dalle zone produttive, sotto
forma  di  contributo  in soluzione unica, possono essere concesse ai
richiedenti la cui domanda di contribuzione sia stata approvata dalla
Giunta provinciale dopo il 1 dicembre 1994 e  purche'  presentino  la
relativa  domanda  entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge. Le  domande  giacenti,  non  ancora  approvate  dalla
Giunta  provinciale,  soggiacciono  alle  disposizioni  previste  dal
presente articolo; cio' vale anche per le agevolazioni  previste  dal
comma 8.
  13.   Per  l'attuazione  del  presente  articolo  verranno  emanati
appositi criteri di attuazione ai sensi della  legge  provinciale  22
ottobre 1993, n. 17.".