(Pubblicata nel suppl. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige n. 44 del 16 settembre 1997) IL CONSIGLIO PROVINCIALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE promulga la seguente legge: CAPO I Disposizioni generali Art. 1. Norme generali 1. La conservazione e la trasformazione del territorio della Provincia di Bolzano, e percio' la programmazione e l'esecuzione delle relative opere, sono regolate dalla presente legge, dal piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale, dai piani urbanistici intercomunali e comunali, dai piani di attuazione e dai regolamenti edilizi, fermo restando le sanzioni penali e le norme per la tutela delle cose di interesse artistico e storico stabilite dalla legge statale. 2. Costituiscono trasformazione agli effetti dell'ordinamento urbanistico provinciale: a) l'esecuzione o la demolizione di complessi di opere su un immobile al fine di mutarne l'utilizzazione in atto; b) la sostituzione sostanziale delle opere esistenti su un immobile, anche se cio' non comporta un mutamento dell'utilizzazione in atto. 3. L'ordinamento urbanistico ed edilizio ha come scopi l'equilibrio sociale ed economico del territorio provinciale, l'assetto idrogeologico, la tutela del patrimonio storico, artistico, paesistico ed ambientale, lo sviluppo culturale, sociale ed economico, la salvaguardia del carattere tradizionale e la salute della popolazione.