(Pubblicata nel suppl. n. 1 al Bollettino ufficiale
   della Regione Trentino Alto-Adige n. 44 del 16 settembre 1997)
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            ha approvato
 
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
                              promulga
la seguente legge:
 
                               CAPO I
                        Disposizioni generali
 
                               Art. 1.
                           Norme generali
 
  1.  La  conservazione  e  la  trasformazione  del  territorio della
Provincia di Bolzano, e  percio'  la  programmazione  e  l'esecuzione
delle  relative  opere, sono regolate dalla presente legge, dal piano
provinciale di  sviluppo  e  coordinamento  territoriale,  dai  piani
urbanistici  intercomunali  e comunali, dai piani di attuazione e dai
regolamenti edilizi, fermo restando le sanzioni penali e le norme per
la tutela delle cose di interesse artistico e storico stabilite dalla
legge statale.
  2.  Costituiscono  trasformazione  agli  effetti   dell'ordinamento
urbanistico provinciale:
   a)  l'esecuzione  o  la  demolizione  di  complessi di opere su un
immobile al fine di mutarne l'utilizzazione in atto;
   b)  la  sostituzione  sostanziale  delle  opere  esistenti  su  un
immobile,  anche se cio' non comporta un mutamento dell'utilizzazione
in atto.
  3. L'ordinamento urbanistico ed edilizio ha come scopi l'equilibrio
sociale  ed   economico   del   territorio   provinciale,   l'assetto
idrogeologico,   la   tutela   del   patrimonio  storico,  artistico,
paesistico  ed  ambientale,  lo  sviluppo   culturale,   sociale   ed
economico,  la  salvaguardia  del  carattere tradizionale e la salute
della popolazione.