(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
    della Regione Trentino-Alto Adige n. 49 del 14 ottobre 1997)
 
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
 
  Visto l'accordo sindacale stipulato in  data  16  giugno  1997  tra
l'Agenzia   provinciale   per   la   rappresentanza  negoziale  e  le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative  del  personale
in  ordine  alla  definizione dei comparti di contrattazione ai sensi
dell'articolo 54 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7;
  Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 7718 di data  18
luglio  1997,  non soggetta alla registrazione della Corte dei conti,
con la quale la Giunta provinciale ha provveduto all'approvazione del
regolamento concernente la definizione dei comparti di contrattazione
di cui al citato articolo 54 della legge provinciale  n.  7/1997  nel
testo  allegato quale parte integrante e sostanziale al provvedimento
medesimo;
  Visto il punto 2) del dispositivo della citata deliberazione con la
quale  la  Giunta  provinciale  demanda  al  Presidente  della Giunta
provinciale l'emanazione del regolamento;
  Visti gli articoli 53 e 54 dello Statuto di Autonomia,
 
                              E m a n a
 
  il  regolamento  concernente  la  definizione   dei   comparti   di
contrattazione  ai  sensi  dell'articolo 54 della legge provinciale 3
aprile 1997, n. 7, allegato quale parte integrante e  sostanziale  al
presente provvedimento.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
   Trento, 23 luglio 1997
                              ANDREOTTI
Registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1997
Registro 3, foglio 192
 
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REGOLAMENTO   CONCERNENTE    L'INDIVIDUAZIONE    DI    COMPARTI    DI
   CONTRATTAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 54 DELLA LEGGE PROVINCIALE 3
   APRILE 1997, N. 7.
 
                               Art. 1.
                        Area di applicazione
 
  1.  Il presente regolamento si applica al personale della Provincia
e degli enti funzionali della stessa.
  2. I rapporti di lavoro del  personale  di  cui  al  comma  1  sono
disciplinati  -  con  esclusione  delle  materie riservate alla legge
provinciale,  ad  atti  normativi  e  amministrativi  secondo  quanto
disposto  dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 - dalla
contrattazione collettiva provinciale.