(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 49 del 14 ottobre 1997) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Visto l'accordo sindacale stipulato in data 16 giugno 1997 tra l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale in ordine alla definizione dei comparti di contrattazione ai sensi dell'articolo 54 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7; Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 7718 di data 18 luglio 1997, non soggetta alla registrazione della Corte dei conti, con la quale la Giunta provinciale ha provveduto all'approvazione del regolamento concernente la definizione dei comparti di contrattazione di cui al citato articolo 54 della legge provinciale n. 7/1997 nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale al provvedimento medesimo; Visto il punto 2) del dispositivo della citata deliberazione con la quale la Giunta provinciale demanda al Presidente della Giunta provinciale l'emanazione del regolamento; Visti gli articoli 53 e 54 dello Statuto di Autonomia, E m a n a il regolamento concernente la definizione dei comparti di contrattazione ai sensi dell'articolo 54 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Trento, 23 luglio 1997 ANDREOTTI Registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1997 Registro 3, foglio 192 ------ REGOLAMENTO CONCERNENTE L'INDIVIDUAZIONE DI COMPARTI DI CONTRATTAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 54 DELLA LEGGE PROVINCIALE 3 APRILE 1997, N. 7. Art. 1. Area di applicazione 1. Il presente regolamento si applica al personale della Provincia e degli enti funzionali della stessa. 2. I rapporti di lavoro del personale di cui al comma 1 sono disciplinati - con esclusione delle materie riservate alla legge provinciale, ad atti normativi e amministrativi secondo quanto disposto dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 - dalla contrattazione collettiva provinciale.