(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 49 del 14 ottobre 1997) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Visto l'articolo 12 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2; Visto l'articolo 74 della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5 e la tabella di equiparazione costituente l'allegato B alla medesima legge; Visto l'articolo 125 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e successive modificazioni; Vista la deliberazione n. 8823 di data 14 agosto 1997 non soggetta a registrazione della Corte dei conti, con la quale la Giunta provinciale ha approvato le norme regolamentari relative all'inquadramento nel ruolo unico provinciale del personale dipendente dalla Aziende agrarie; Visto in particolare il punto 2) del dispositivo della sopra citata deliberazione con la quale la Giunta provinciale ha demandato al Presidente della Giunta provinciale l'emanazione di detto regolamento; Emana Il regolamento concernente i criteri e le relative equiparazioni per l'inquadramento nel ruolo unico della Provincia Autonoma di Trento del personale dipendente dalla Aziende agrarie in applicazione dell'articolo 12 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Trento, 19 agosto 1997 ANDREOTTI Registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1997 Registro 3, foglio 194 ------ NORME REGOLAMENTARI CONCERNENTI I CRITERI E LE RELATIVE EQUIPARAZIONI PER L'INQUADRAMENTO NEL RUOLO UNICO DELLA PROVINCIA DI TRENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE DELLE AZIENDE AGRARIE IN APPLICAZIONE DELL'ART. 12 DELLA LEGGE PROVINCIALE 3 FEBBRAIO 1997, N. 2. Art. 1. Il personale contemplato dall'articolo 12, comma 7 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2 dipendente delle Aziende agrarie alla data di entrata in vigore della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2, e' inquadrato nella qualifica o nel livello funzionale retributivo provinciale in conformita' alle corrispondenze fissate nella tabella di equiparazione costituente l'allegato A al presente regolamento.