(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
    della Regione Trentino-Alto Adige n. 49 del 14 ottobre 1997)
 
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
 
  Visto l'articolo 12 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n.  2;
  Visto  l'articolo 74 della legge provinciale 24 gennaio 1992, n.  5
e la tabella di equiparazione costituente l'allegato B alla  medesima
legge;
  Visto l'articolo 125 della legge provinciale 29 aprile 1983, n.  12
e successive modificazioni;
  Vista  la deliberazione n. 8823 di data 14 agosto 1997 non soggetta
a registrazione della  Corte  dei  conti,  con  la  quale  la  Giunta
provinciale    ha   approvato   le   norme   regolamentari   relative
all'inquadramento  nel  ruolo   unico   provinciale   del   personale
dipendente dalla Aziende agrarie;
  Visto in particolare il punto 2) del dispositivo della sopra citata
deliberazione  con  la  quale  la  Giunta provinciale ha demandato al
Presidente   della   Giunta   provinciale   l'emanazione   di   detto
regolamento;
 
                                Emana
 
  Il  regolamento  concernente  i criteri e le relative equiparazioni
per l'inquadramento nel  ruolo  unico  della  Provincia  Autonoma  di
Trento del personale dipendente dalla Aziende agrarie in applicazione
dell'articolo  12  della  legge  provinciale  3  febbraio 1997, n. 2,
allegato  quale  parte   integrante   e   sostanziale   al   presente
provvedimento.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  di  farlo
osservare.
   Trento, 19 agosto 1997
                              ANDREOTTI
Registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1997
Registro 3, foglio 194
 
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NORME REGOLAMENTARI CONCERNENTI I CRITERI E LE RELATIVE EQUIPARAZIONI
   PER  L'INQUADRAMENTO NEL RUOLO UNICO DELLA PROVINCIA DI TRENTO DEL
   PERSONALE  DIPENDENTE  DELLE  AZIENDE  AGRARIE   IN   APPLICAZIONE
   DELL'ART.  12 DELLA LEGGE PROVINCIALE 3 FEBBRAIO 1997, N. 2.
 
                               Art. 1.
 
  Il  personale  contemplato  dall'articolo  12,  comma 7 della legge
provinciale 3 febbraio 1997, n. 2 dipendente  delle  Aziende  agrarie
alla  data  di  entrata  in vigore della legge provinciale 3 febbraio
1997, n. 2, e' inquadrato nella qualifica o  nel  livello  funzionale
retributivo  provinciale  in  conformita' alle corrispondenze fissate
nella tabella di equiparazione costituente l'allegato A  al  presente
regolamento.