(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 47 dell'8 ottobre 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. All'art. 40 della legge regionale 22 aprile 1997, n. 15, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 e' sostituito come segue: "1. A seguito dei processi di revisione della dotazione organica, attuati in applicazione dell'art. 30 del decreto legislativo n. 29/1993 e dell'art. 38 della presente legge, la Giunta regionale puo' procedere alla indizione di concorsi interamente riservati al personale dipendente in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalita' acquisita esclusivamente all'interno dell'Ente"; b) al comma 3 le parole: "alla prova di selezione per l'accesso" sono soppresse; c) al comma 4 la parola "selezione" e' sostituita con la parola "concorso".