(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 47
                        dell'8 ottobre 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                 IL PRESIDENE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  All'art.  40  della legge regionale 22 aprile 1997, n. 15, sono
apportate le seguenti modifiche:
   a) il comma 1 e' sostituito come segue:
  "1. A seguito dei processi di revisione della  dotazione  organica,
attuati  in  applicazione  dell'art.  30  del  decreto legislativo n.
29/1993 e dell'art. 38 della presente legge, la Giunta regionale puo'
procedere  alla  indizione  di  concorsi  interamente  riservati   al
personale  dipendente  in  relazione  a  particolari profili o figure
professionali  caratterizzati  da  una   professionalita'   acquisita
esclusivamente all'interno dell'Ente";
   b)  al  comma 3 le parole: "alla prova di selezione per l'accesso"
sono soppresse;
   c) al comma 4 la parola "selezione" e' sostituita  con  la  parola
"concorso".