(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 99 del 28 ottobre 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. Ai fini di un piu' organico esercizio delle funzioni amministrative concernenti i servizi educativi di cui all'art. 4 della legge regionale 25 gennaio 1983, n. 6, le funzioni di controllo e vigilanza sui soggiorni di vacanza estivi e invernali a favore di minori, gia' trasferite alla Regione con l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9, sono delegate ai comuni. 2. Le funzioni delegate comprendono: a) il rilascio, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione all'apertura e al funzionamento dei soggiorni di vacanza estivi e invernali per minori; b)la vigilanza sul funzionamento delle strutture e dei servizi, con esclusione dei controlli di competenza dell'autorita' sanitaria. 3. L'esercizio delle funzioni delegate e' disciplinato dal titolo III della legge regionale 27 febbraio 1984, n. 6.