(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
       della Regione Emilia-Romagna n. 99 del 28 ottobre 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
  1.  Ai  fini  di  un  piu'  organico   esercizio   delle   funzioni
amministrative  concernenti  i  servizi  educativi  di cui all'art. 4
della legge regionale 25 gennaio 1983, n. 6, le funzioni di controllo
e vigilanza sui soggiorni di vacanza estivi e invernali a  favore  di
minori,  gia'  trasferite  alla  Regione con l'art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9, sono  delegate  ai
comuni.
  2. Le funzioni delegate comprendono:
   a)  il  rilascio,  la  sospensione e la revoca dell'autorizzazione
all'apertura e al funzionamento dei soggiorni  di  vacanza  estivi  e
invernali per minori;
   b)la  vigilanza  sul  funzionamento delle strutture e dei servizi,
con esclusione dei controlli di competenza dell'autorita' sanitaria.
  3. L'esercizio delle funzioni delegate e' disciplinato  dal  titolo
III della legge regionale 27 febbraio 1984, n. 6.