(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
       della Regione Emilia-Romagna n. 99 del 28 ottobre 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                           T i t o l a r i
 
  1. In attuazione degli articoli 33 e 34 dello statuto, l'iniziativa
popolare  delle  leggi e delle proposte di istituzione di commissioni
consiliari  speciali  di  inchiesta,  di  indagine  e  di  studio  e'
esercitata:
   a)  da  almeno cinquemila elettori iscritti nelle liste elettorali
dei comuni della regione Emilia-Romagna;
   b) da ciascun consiglio provinciale;
   c) da consigli di comuni che,  singolarmente  o  complessivamente,
rappresentino una popolazione di almeno cinquemila abitanti.