(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 99 del 28 ottobre 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. T i t o l a r i 1. In attuazione degli articoli 33 e 34 dello statuto, l'iniziativa popolare delle leggi e delle proposte di istituzione di commissioni consiliari speciali di inchiesta, di indagine e di studio e' esercitata: a) da almeno cinquemila elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della regione Emilia-Romagna; b) da ciascun consiglio provinciale; c) da consigli di comuni che, singolarmente o complessivamente, rappresentino una popolazione di almeno cinquemila abitanti.