(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
   della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 42 del 15 ottobre 1997)
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 
  Visto  l'articolo 24 della legge regionale 7 maggio 1997, n. 20 che
dispone  che  sono  soggetti  ad  autorizzazione   amministrativa   i
trasporti   collettivi   con   autobus   adibiti  ad  uso  di  terzi,
caratterizzati  dalla  prestazione  di  servizio  offerta   in   modo
continuativo   o   periodico   con   itinerari,   orari  e  frequenze
prestabilite  e  rivolti  ad  una  fascia  omogenea  di   viaggiatori
individuabili  sulla base di un rapporto preesistente che li leghi al
soggetto che predispone ed organizza il servizio;
  Visto  in  particolare  il  comma  2  dell'articolo  24 della legge
regionale n. 20/1997  che  stabilisce  che  detta  autorizzazione  e'
rilasciata  dall'Amministrazione  provinciale  nel  cui territorio si
svolge in modo prevalente il servizio,  secondo  le  modalita'  ed  i
criteri  stabiliti  con  la  deliberazione  della Giunta regionale su
proposta dell'assessore regionale alla viabilita' ed ai trasporti;
  Considerato che gli autoservizi in parola  sono  una  tipologia  di
trasporto di persone, caratterizzata principalmente da:
   trasporto  offerto  ad  una  fascia  omogenea  ed individuabile di
viaggiatori  (studenti  di  una  scuola,  lavoratori  di  un'azienda,
clienti di centri commerciali o discoteche, ecc.);
   mancanza  di tariffe prestabilite con spesa del trasporto a carico
del committente (scuole, aziende, discoteche, ecc.);
  Considerato che la prestazione del  servizio  e'  quindi  collegata
alla  preventiva  stipulazione  di  un  apposito contratto privato di
trasporto  e  non  scaturisce  da  un  provvedimento  della  pubblica
amministrazione  che  abbia  accertato  il  sussistere della pubblica
utilita' del servizio;
  Atteso che gli  autoservizi  definiti  in  premessa  sono  pertanto
servizi   di  noleggio  con  le  caretteristiche  che  si  avvicinano
notevolmente ai servizi  pubblici  di  linea,  come  i  requisiti  di
orario,  itinerario, fermate e frequenze, ripetitivita' e continuita'
di svolgimento a fronte dell'occasionalita' del servizio di noleggio;
  Ritenuto quindi di stabilire le modalita' ed i criteri con  cui  le
amministrazioni  provinciali rilasciano le autorizzazioni dei servizi
non di linea con autobus di cui all'articolo 24 della legge regionale
n. 20/1997, mediante l'adozione di un apposito regolamento;
  Sentito il Comitato dipartimentale per il territorio  e  l'ambiente
che  nella seduta del 4 luglio 1997 si e' espresso favorevolmente sul
testo  regolamentare  predisposto  dalla  Direzione  regionale  della
viabilita' e dei trasporti;
  Visto l'articolo 42 dello statuto di autonomia;
  Su  conforme  deliberazione  della  Giunta regionale n. 2313 del 28
luglio 1997;
 
                              Decreta:
 
  E' approvato  il  "Regolamento  per  il  rilascio  da  parte  delle
amministrazioni  provinciali  delle autorizzazioni dei servizi non di
linea con autobus in regime di autorizzazione di cui all'articolo  24
della  legge  regionale  7 maggio 1997, n. 20", nel testo allegato al
presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale.
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  di  farlo
osservare come regolamento della Regione.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
   Trieste, 28 agosto 1997
                               CRUDER
Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addi' 24 settembre 1997
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 364
Regolamento  per  il  rilascio   da   parte   delle   amministrazioni
provinciali delle autorizzazioni dei servizi non di linea con autobus
in  regime  di  autorizzazione  di  cui  all'articolo  24 della legge
regionale 7 maggio 1997, n. 20.
 
                               Art. 1.
        Presentazione della domanda e relativa documentazione
 
  1.  L'amministrazione  provinciale  nel cui territorio si svolge in
modo prevalente il  servizio  di  cui  all'articolo  24  della  legge
regionale  7  maggio  1997, n. 20 rilascia la relativa autorizzazione
all'azienda  di  trasporto   che   abbia   presentato   la   seguente
documentazione:
   a)  istanza in carta legale sottoscritta dal legale rappresentante
dell'azienda richiedente il servizio;
   b) copia del contratto stipulato con il committente in  cui  siano
indicati:
    1) il percorso;
    2) le fermate;
    3) il programma di esercizio;
    4) l'orario;
    5) il numero, il tipo e la tarda degli autobus da impiegare;
    6) le condizioni economiche concordate;
    7) la durata del contratto medesimo;
    8)  l'attestazione  del  committente  circa  la  conoscenza ed il
rispetto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento;
   c) copia della carta di circolazione dei mezzi;
   d) l'eventuale autorizzazione dell'ente concedente la linea  sulla
quale  e'  adibito  l'autobus da destinare ai servizi di cui trattasi
nel   caso   l'ente   concedente   sia   diverso   dalla   suindicata
amministrazione provinciale;
   e)  dimostrazione del possesso dei requisiti riguardanti l'accesso
alla professione di cui al decreto ministeriale 20 dicembre 1991,  n.
448;
   f)  copia della patente di guida e del certificato di abilitazione
professionale degli autisti;
   g) copia del libro matricola del personale che sara' impiegato nel
servizio o del libro soci;
   h) attestazione  delle  regolarita'  contributive,  previdenziali,
assistenziali   ed  assicurative  degli  autisti  utilizzati  per  il
servizio;
   i) copia del certificato attestante la  copertura  assicurativa  a
norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilita' verso
terzi;
   l)  dichiarazione relativa alle necessarie condizioni di sicurezza
del percorso prescelto in funzione del servizio da esercitare;
   m) marca da bollo per l'eventuale autorizzazione.