(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 42 del 15 ottobre 1997) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'articolo 24 della legge regionale 7 maggio 1997, n. 20 che dispone che sono soggetti ad autorizzazione amministrativa i trasporti collettivi con autobus adibiti ad uso di terzi, caratterizzati dalla prestazione di servizio offerta in modo continuativo o periodico con itinerari, orari e frequenze prestabilite e rivolti ad una fascia omogenea di viaggiatori individuabili sulla base di un rapporto preesistente che li leghi al soggetto che predispone ed organizza il servizio; Visto in particolare il comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale n. 20/1997 che stabilisce che detta autorizzazione e' rilasciata dall'Amministrazione provinciale nel cui territorio si svolge in modo prevalente il servizio, secondo le modalita' ed i criteri stabiliti con la deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'assessore regionale alla viabilita' ed ai trasporti; Considerato che gli autoservizi in parola sono una tipologia di trasporto di persone, caratterizzata principalmente da: trasporto offerto ad una fascia omogenea ed individuabile di viaggiatori (studenti di una scuola, lavoratori di un'azienda, clienti di centri commerciali o discoteche, ecc.); mancanza di tariffe prestabilite con spesa del trasporto a carico del committente (scuole, aziende, discoteche, ecc.); Considerato che la prestazione del servizio e' quindi collegata alla preventiva stipulazione di un apposito contratto privato di trasporto e non scaturisce da un provvedimento della pubblica amministrazione che abbia accertato il sussistere della pubblica utilita' del servizio; Atteso che gli autoservizi definiti in premessa sono pertanto servizi di noleggio con le caretteristiche che si avvicinano notevolmente ai servizi pubblici di linea, come i requisiti di orario, itinerario, fermate e frequenze, ripetitivita' e continuita' di svolgimento a fronte dell'occasionalita' del servizio di noleggio; Ritenuto quindi di stabilire le modalita' ed i criteri con cui le amministrazioni provinciali rilasciano le autorizzazioni dei servizi non di linea con autobus di cui all'articolo 24 della legge regionale n. 20/1997, mediante l'adozione di un apposito regolamento; Sentito il Comitato dipartimentale per il territorio e l'ambiente che nella seduta del 4 luglio 1997 si e' espresso favorevolmente sul testo regolamentare predisposto dalla Direzione regionale della viabilita' e dei trasporti; Visto l'articolo 42 dello statuto di autonomia; Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2313 del 28 luglio 1997; Decreta: E' approvato il "Regolamento per il rilascio da parte delle amministrazioni provinciali delle autorizzazioni dei servizi non di linea con autobus in regime di autorizzazione di cui all'articolo 24 della legge regionale 7 maggio 1997, n. 20", nel testo allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 28 agosto 1997 CRUDER Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addi' 24 settembre 1997 Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 364 Regolamento per il rilascio da parte delle amministrazioni provinciali delle autorizzazioni dei servizi non di linea con autobus in regime di autorizzazione di cui all'articolo 24 della legge regionale 7 maggio 1997, n. 20. Art. 1. Presentazione della domanda e relativa documentazione 1. L'amministrazione provinciale nel cui territorio si svolge in modo prevalente il servizio di cui all'articolo 24 della legge regionale 7 maggio 1997, n. 20 rilascia la relativa autorizzazione all'azienda di trasporto che abbia presentato la seguente documentazione: a) istanza in carta legale sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda richiedente il servizio; b) copia del contratto stipulato con il committente in cui siano indicati: 1) il percorso; 2) le fermate; 3) il programma di esercizio; 4) l'orario; 5) il numero, il tipo e la tarda degli autobus da impiegare; 6) le condizioni economiche concordate; 7) la durata del contratto medesimo; 8) l'attestazione del committente circa la conoscenza ed il rispetto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento; c) copia della carta di circolazione dei mezzi; d) l'eventuale autorizzazione dell'ente concedente la linea sulla quale e' adibito l'autobus da destinare ai servizi di cui trattasi nel caso l'ente concedente sia diverso dalla suindicata amministrazione provinciale; e) dimostrazione del possesso dei requisiti riguardanti l'accesso alla professione di cui al decreto ministeriale 20 dicembre 1991, n. 448; f) copia della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale degli autisti; g) copia del libro matricola del personale che sara' impiegato nel servizio o del libro soci; h) attestazione delle regolarita' contributive, previdenziali, assistenziali ed assicurative degli autisti utilizzati per il servizio; i) copia del certificato attestante la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilita' verso terzi; l) dichiarazione relativa alle necessarie condizioni di sicurezza del percorso prescelto in funzione del servizio da esercitare; m) marca da bollo per l'eventuale autorizzazione.