(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
   della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 44 del 29 ottobre 1997)
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
  Premesso:
   che con delibera del Presidente della giunta regionale 19  gennaio
1965, n. 1, su conforme deliberazione giuntale n. 542 del 30 dicembre
1964,  veniva  approvato il "Regolamento per il servizio di economato
della Giunta regionale della Regione Friuli-Venezia Giulia";
   che  l'art.  7,  quarto  comma  del  regolamento  del  servizio di
economato e' stato modificato dal decreto del Presidente della Giunta
regionale 29 novembre 1976, n. 1613/FIN.AMM., registrato  alla  Corte
dei  conti  il  31 dicembre 1976, registro 13, foglio 248, prevedendo
che le funzioni di vice-consegnatario possono  essere  attribuite  ad
impiegati della qualifica funzionale di consigliere, segretario, o in
via eccezionale, di coadiutore;
   che  con  l'art.  88  della  legge  regionale  1 marzo 1988, n. 7,
"Ordinamento   ed    organizzazione    del    Consiglio    regionale,
dell'amministrazione   regionale   e   degli  enti  regionali"  viene
istituito il servizio del patrimonio ed attribuisce allo stesso,  tra
l'altro,  di  provvedere,  con il supporto delle competenti strutture
tecniche, all'accatastamento ed alla tenuta dell'inventano  dei  beni
mobili dell'amministrazione regionale;
   che  con  decreto del Presidente della Giunta regionale 11 ottobre
1988, n. 399/Pres., registrato alla Corte dei  conti  il  25  ottobre
1988,  registro  20,  foglio  400,  il  servizio  del  provveditorato
conserva i compiti di cui al regolamento citato,  con  esclusione  di
quelli  previsti  dall'art.  2,  comma 1, e dagli articoli da 3 a 10,
escluso l'ultimo comma dell'art. 7 che rimane  nelle  competenze  del
servizio del provveditorato, del regolamento medesimo;
   che   con   la   nota   dell'assessore  alle  finanze  prot.  FIN.
22277/IV/AD-INV del  29  novembre  1993,  si  e'  dato  l'avvio  alla
ricognizione   generale   dei  beni  mobili,  indicando  finalita'  e
metodologia  d'attuazione;
  Ravvisata la necessita' di provvedere ad un organico riordino della
materia  afferente  la  gestione  dei   beni   mobili   regionali   e
specificatamente  a  quanto disposto dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 8,
9,10, nonche' dai primi 6 commi dell'art. 7 del regolamento economale
di cui al decreto del Presidente della Giunta  regionale  19  gennaio
1965, n.  1;
  Atteso:
   che la legge regionale 18 aprile 1997, n. 10, all'art. 30, adotta,
tra  l'altro, una serie di criteri per la gestione del patrimonio dei
beni mobili regionali;
   che detta legge regionale n.  10/1997  prevede  l'introduzione  di
alcune  dinamiche  gestionali,  quali,  ad  esempio  la rivalutazione
annuale dei  valori  relativi  ai  beni  iscritti  in  inventano,  il
passaggio  dei  beni,  con  riferimento alla soglia del modico valore
identificato in L. 50.000, da una gestione analitica (inventario)  ad
una gestione a quantita' e specie (registri di carico e scarico);
   che  i  criteri suindicati comportano l'adozione di strumenti hw e
sw piu' rapidi e consoni agli attuali standard operativi;
   che l'attuale sistema informativo per la gestione dei beni  mobili
risale, seppur implementato, ad oltre venti anni fa;
   che la citata legge regionale n. 10/1997 dispone che entro novanta
giorni  dalla  sua  pubblicazione,  si  provveda ad emanarsi apposito
regolamento che riordini la materia in oggetto;
   che,  infine,  entro  il  31  dicembre  1997  si   provveda   alla
rinnovazione  degli  inventari  dei  beni  mobili  ed  alla  relativa
rivalutazione;
  Visto il testo di regolamento per la gestione dei beni mobili della
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, allegato al presente  decreto
quale parte integrante;
  Sentito,  al  riguardo,  il  comitato dipartimentale per gli affari
istituzionali nella seduta del 18 luglio 1997;
  Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2287 del 28 luglio
1997;
  Visto l'art. 42 dello statuto regionale;
 
                              Decreta:
 
  E' approvato il regolamento per la gestione dei beni  mobili  della
Regione   autonoma  Friuli-Venezia  Giulia,  nel  testo  allegato  al
presente decreto quale parte integrante.
  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservano e  farlo  osservare
come regolamento della Regione.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione e  sara'  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione.
   Trieste, 2 settembre 1997
CRUDER
Registrato alla Corte dei conti, Trieste, 29 settembre 1997
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro 1, foglio 373
 
REGOLAMENTO  PER  LA  GESTIONE DEI BENI MOBILI DELLA REGIONE AUTONOMA
   FRIULI-VENEZIA GIULIA I BENI MOBILI DI PROPRIETA' REGIONALE
 
                               Art. 1.
 
  1. I beni mobili acquisiti dall'amministrazione  regionale  vengono
annotati  in  appositi  registri  anche  mediante  adeguati strumenti
informatici.
  2. L'iscrizione nei registri  avviene  sulla  base  del  titolo  di
proprieta'  del  bene  ed  a  seguito  del  collaudo o dell'accertata
regolare fornitura.