(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 44 del 29 ottobre 1997) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Premesso: che con delibera del Presidente della giunta regionale 19 gennaio 1965, n. 1, su conforme deliberazione giuntale n. 542 del 30 dicembre 1964, veniva approvato il "Regolamento per il servizio di economato della Giunta regionale della Regione Friuli-Venezia Giulia"; che l'art. 7, quarto comma del regolamento del servizio di economato e' stato modificato dal decreto del Presidente della Giunta regionale 29 novembre 1976, n. 1613/FIN.AMM., registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1976, registro 13, foglio 248, prevedendo che le funzioni di vice-consegnatario possono essere attribuite ad impiegati della qualifica funzionale di consigliere, segretario, o in via eccezionale, di coadiutore; che con l'art. 88 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, "Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell'amministrazione regionale e degli enti regionali" viene istituito il servizio del patrimonio ed attribuisce allo stesso, tra l'altro, di provvedere, con il supporto delle competenti strutture tecniche, all'accatastamento ed alla tenuta dell'inventano dei beni mobili dell'amministrazione regionale; che con decreto del Presidente della Giunta regionale 11 ottobre 1988, n. 399/Pres., registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1988, registro 20, foglio 400, il servizio del provveditorato conserva i compiti di cui al regolamento citato, con esclusione di quelli previsti dall'art. 2, comma 1, e dagli articoli da 3 a 10, escluso l'ultimo comma dell'art. 7 che rimane nelle competenze del servizio del provveditorato, del regolamento medesimo; che con la nota dell'assessore alle finanze prot. FIN. 22277/IV/AD-INV del 29 novembre 1993, si e' dato l'avvio alla ricognizione generale dei beni mobili, indicando finalita' e metodologia d'attuazione; Ravvisata la necessita' di provvedere ad un organico riordino della materia afferente la gestione dei beni mobili regionali e specificatamente a quanto disposto dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,10, nonche' dai primi 6 commi dell'art. 7 del regolamento economale di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 19 gennaio 1965, n. 1; Atteso: che la legge regionale 18 aprile 1997, n. 10, all'art. 30, adotta, tra l'altro, una serie di criteri per la gestione del patrimonio dei beni mobili regionali; che detta legge regionale n. 10/1997 prevede l'introduzione di alcune dinamiche gestionali, quali, ad esempio la rivalutazione annuale dei valori relativi ai beni iscritti in inventano, il passaggio dei beni, con riferimento alla soglia del modico valore identificato in L. 50.000, da una gestione analitica (inventario) ad una gestione a quantita' e specie (registri di carico e scarico); che i criteri suindicati comportano l'adozione di strumenti hw e sw piu' rapidi e consoni agli attuali standard operativi; che l'attuale sistema informativo per la gestione dei beni mobili risale, seppur implementato, ad oltre venti anni fa; che la citata legge regionale n. 10/1997 dispone che entro novanta giorni dalla sua pubblicazione, si provveda ad emanarsi apposito regolamento che riordini la materia in oggetto; che, infine, entro il 31 dicembre 1997 si provveda alla rinnovazione degli inventari dei beni mobili ed alla relativa rivalutazione; Visto il testo di regolamento per la gestione dei beni mobili della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, allegato al presente decreto quale parte integrante; Sentito, al riguardo, il comitato dipartimentale per gli affari istituzionali nella seduta del 18 luglio 1997; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2287 del 28 luglio 1997; Visto l'art. 42 dello statuto regionale; Decreta: E' approvato il regolamento per la gestione dei beni mobili della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nel testo allegato al presente decreto quale parte integrante. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservano e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 2 settembre 1997 CRUDER Registrato alla Corte dei conti, Trieste, 29 settembre 1997 Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro 1, foglio 373 REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI BENI MOBILI DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA I BENI MOBILI DI PROPRIETA' REGIONALE Art. 1. 1. I beni mobili acquisiti dall'amministrazione regionale vengono annotati in appositi registri anche mediante adeguati strumenti informatici. 2. L'iscrizione nei registri avviene sulla base del titolo di proprieta' del bene ed a seguito del collaudo o dell'accertata regolare fornitura.